Cassazione Penale, Ordinanza n. 19801/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vicenza che: 1) ha rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra fatti già oggetto di due diverse sentenze di condanna; 2) ha accolto la richiesta del pubblico ministero di revocare la sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. Il ricorso articolava tre motivi: a) violazione di legge per omessa indicazione, nel decreto di fissazione dell'udienza camerale, dell'oggetto dell'udienza con specifico riferimento alla richiesta di revoca della sospensione condizionale; b) violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al luogo di detenzione, essendo invece stato notificato al domicilio eletto, nonostante la sopravvenuta restrizione in carcere del ricorrente; c) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'applicazione della continuazione ex art. 81 c.p., assunto dal ricorrente come dovuta in ragione dell'unitarietà del disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la richiesta di revoca della sospensione condizionale era già stata formulata dal pubblico ministero nel parere e ribadita nelle conclusioni all'udienza, senza che la difesa avesse sollevato eccezioni. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo perché la nullità derivante dalla notificazione dell'avviso presso il domicilio eletto anziché nel luogo di detenzione deve considerarsi sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p., non essendo state sollevate eccezioni e risultando il procedimento di esecuzione instaurato quando il condannato era libero, con conseguente suo onere di comunicare i mutamenti della propria posizione giuridica. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che il provvedimento impugnato aveva fornito una motivazione logica sull'assenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione, non essendo emersa dagli atti l'unicità originaria del disegno criminoso ma, piuttosto, una pluralità di condotte sintomatiche di una scelta di vita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come disciplina del reato continuato; la Corte conferma il diniego perché dagli atti non emerge l'unicità originaria del disegno criminoso.
Richiamato quale base normativa della revoca della sospensione condizionale della pena, accolta dal giudice dell'esecuzione.
La nullità a regime intermedio derivante dalla notificazione effettuata al domicilio eletto anziché nel luogo di detenzione deve ritenersi sanata in assenza di eccezioni.
art. 12778 del 27/02/2020
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02
Richiamata per il principio della sanatoria della nullità intermedia in caso di mancata eccezione.
art. 28659 del 18/05/2017
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01
Richiamata a sostegno del criterio dell'unicità originaria del disegno criminoso per la continuazione.
art. 13971 del 30/03/2021
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.
Richiamata a sostegno del medesimo principio in tema di continuazione.
art. 39222 del 26/02/2014
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01
Richiamata a sostegno del medesimo principio in tema di continuazione.
art. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601
Richiamata per il limite del giudizio di legittimità, che non consente una diversa e alternativa lettura dei fatti.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, la nullità a regime intermedio derivante dalla notificazione dell'avviso di udienza al domicilio eletto anziché al luogo di detenzione è sanata se la parte non la eccepisce tempestivamente, soprattutto quando il procedimento sia stato instaurato quando il condannato era libero e su di lui incomba l'onere di comunicare i mutamenti della propria posizione giuridica.
- La mancata indicazione, nel decreto di fissazione dell'udienza, di uno specifico oggetto poi trattato non determina di per sé invalidità se la questione era già stata introdotta dagli atti del procedimento e la difesa ha avuto concreta possibilità di contraddire.
- Il riconoscimento della continuazione richiede l'emersione di un'unicità originaria del disegno criminoso; ove gli atti descrivano condotte diverse come espressive di una scelta di vita e non di un programma unitario, il diniego è legittimamente motivato.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso una lettura alternativa delle risultanze fattuali quando la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente.
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