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Sentenza

Sentenza del 14/12/2015 n. 2687 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Accertamento - Imposte dirette - Emissione di fatture oggettivamente inesistenti - Maggior reddito tassabile - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva imputato ai ricorrenti, in parti uguali, redditi di capitale presumibilmente derivanti dalla distribuzione di maggiori utili della C. S.r.l., dopo che l'Ufficio di Roma aveva rettificato il reddito societario da circa 180.000 euro a oltre 5,4 milioni di euro. La rettifica societaria derivava dal recupero integrale a tassazione di costi relativi ad acquisti ritenuti inesistenti, mentre i ricavi dichiarati, anch'essi riferibili a fatture per operazioni inesistenti, erano stati lasciati invariati. I contribuenti hanno contestato sia la propria qualità di soci occulti e amministratori di fatto, sia l'esistenza del maggior reddito societario e, conseguentemente, la presunta distribuzione di utili.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento degli avvisi nei confronti dei contribuenti, sebbene con motivazione diversa da quella della Commissione Provinciale. Ha ritenuto che, in una società-cartiera caratterizzata da fatturazioni attive e passive fittizie, l'Ufficio non potesse limitarsi a recuperare i soli costi inesistenti lasciando invariati i ricavi fittizi, perché ciò avrebbe prodotto un reddito meramente artificiale e non un reddito effettivo. L'Amministrazione avrebbe dovuto procedere, se del caso, a una ricostruzione induttiva del profitto realmente conseguito. Venendo meno il maggior reddito societario, non poteva ritenersi legittima neppure la presunta distribuzione di utili ai soci occulti. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    La Commissione Provinciale aveva ritenuto violato il termine dilatorio di sessanta giorni, poiché gli avvisi erano stati notificati prima della sua scadenza senza adeguata motivazione sull'urgenza. La Commissione Regionale ha confermato la decisione anche per altra motivazione, fondata sull'inesistenza del reddito accertato.

  • Art. 7, legge n. 212/2000

    Richiamato dai contribuenti in relazione all'obbligo di motivazione e all'allegazione degli atti richiamati nell'avviso; la decisione finale è stata fondata principalmente sull'illegittimità sostanziale della determinazione di un reddito fittizio.

  • Art. 56, decreto legislativo n. 546/1992

    Ha consentito ai contribuenti di riproporre in appello le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, inclusa la contestazione dell'esistenza del maggior reddito societario.

  • Art. 2700 codice civile

    Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, delle attività compiute dal pubblico ufficiale e dei fatti da lui direttamente constatati, ma non attribuisce automaticamente fede privilegiata al contenuto valutativo o alle dichiarazioni di terzi riportate nel verbale.

  • Art. 2729 codice civile

    Richiamato in tema di presunzioni e onere della prova; la presunzione di distribuzione degli utili richiede comunque l'esistenza di utili effettivamente accertati e non può fondarsi su un reddito meramente fittizio.

  • Art. 8, comma 2, decreto-legge n. 16/2012

    Richiamato dai contribuenti nell'ambito della contestazione dell'inesistenza del maggior reddito accertato; la decisione ha ritenuto decisivo il principio generale della tassazione del reddito effettivo.

  • Art. 53 Costituzione italiana

    Esprime il principio di capacità contributiva, incompatibile con la tassazione di un reddito soltanto apparente o fittizio.

  • Cassazione n. 27569/2008

    In presenza di una società-cartiera, l'Amministrazione deve prescindere dalle scritture contabili fittizie e ricostruire induttivamente il profitto effettivo conseguito, anche mediante presunzioni non necessariamente dotate dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 271/E del 1997

    Indica, per i soggetti emittenti fatture per operazioni inesistenti, il ricorso all'accertamento induttivo volto a individuare l'effettivo profitto dell'attività illecita, che normalmente non coincide con l'ammontare dei ricavi contabilizzati.

  • Cassazione n. 25115/2014; n. 19606/2006; n. 21356/2009; n. 17966/2013

    Il socio che impugna autonomamente l'accertamento del reddito da partecipazione può contestare non solo la presunzione di distribuzione degli utili, ma anche l'esistenza stessa dei maggiori utili accertati in capo alla società.

Massime di principio

  • La tassazione deve riferirsi a un reddito effettivo e non può trasformarsi in una sanzione mediante la determinazione di un imponibile meramente contabile o fittizio.
  • Quando una società è qualificata come cartiera e le fatture attive e passive sono ritenute inesistenti, l'Amministrazione non può recuperare automaticamente tutti i costi inesistenti lasciando invariati i ricavi fittizi: deve ricostruire il profitto realmente conseguito, normalmente con metodo induttivo.
  • La presunta distribuzione di utili ai soci, anche occulti, presuppone l'esistenza di maggiori utili societari effettivi; se il maggior reddito della società è inesistente, viene meno anche il reddito da partecipazione imputato ai soci.
  • Il socio può contestare autonomamente, nel giudizio contro il proprio avviso, sia la presunzione di distribuzione sia la base reddituale accertata in capo alla società, soprattutto se non ha partecipato al procedimento relativo all'accertamento societario.
  • Il processo verbale di constatazione prova direttamente le operazioni compiute dai verificatori, ma le dichiarazioni di terzi e le valutazioni contenute nel verbale devono essere autonomamente valutate e adeguatamente corroborate.
  • Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente può incidere sulla validità dell'accertamento, salvo che ricorrano e siano adeguatamente motivate specifiche ragioni di urgenza.

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