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Sentenza

Sentenza del 14/12/2015 n. 426 - Comm. Trib. Prov. Terni

Iscrizione ipotecaria - Comunicazione preventiva - Necessità - Sussiste - Intimazione pagamento - Necessità - Esclusione - Impugnazione vizi fasi successive - Sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a diversi crediti, tributari e non tributari, per complessivi euro 114.177,84. Ha dedotto: la tardività della comunicazione di iscrizione; la nullità dell'iscrizione per mancata notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle; e la nullità della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Commissione ha dichiarato il difetto di giurisdizione sui crediti non tributari, la cui legittimità deve essere valutata dal giudice ordinario. Per i crediti tributari ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente il preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973, regolarmente notificato, e ha escluso la necessità di una successiva intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, poiché l'ipoteca è una garanzia del credito e non un atto di espropriazione. Ha inoltre ritenuto irrilevante la tardività della comunicazione successiva all'iscrizione, essendo il contribuente già informato tramite il preavviso. Il ricorso è stato quindi respinto per la parte tributaria, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 77, comma 1, DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Decorso il termine previsto dalla notifica della cartella non pagata, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, quale garanzia del credito.

  • Art. 77, comma 2-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602

    L'agente della riscossione deve notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento, si procederà all'iscrizione ipotecaria.

    La comunicazione preventiva è necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria e consente al contribuente di conoscere l'atto e di contestarlo tempestivamente. La sua regolare notifica rende superflua una successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione ai fini della conoscenza dell'atto.

  • Art. 50, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

    L'intimazione di pagamento ulteriore è necessaria per iniziare l'espropriazione dopo il decorso di un anno dalla notifica della cartella, ma non è richiesta per la sola iscrizione ipotecaria, che ha natura cautelare e di garanzia.

  • Art. 19, comma 1, lett. e-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 546

    L'iscrizione ipotecaria sugli immobili di cui all'art. 77 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

    L'iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario quando riguarda crediti tributari, attraverso il preavviso o, in determinate circostanze, la comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014

    L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

    L'iscrizione ipotecaria non è un atto esecutivo e, pertanto, non richiede la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, per l'espropriazione.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere ipoteca su un immobile, l'agente della riscossione deve notificare il preavviso previsto dall'art. 77, comma 2-bis, e attendere il termine assegnato per il pagamento.
  • La mancata intimazione di pagamento dopo un anno dalla notifica della cartella non rende di per sé illegittima l'iscrizione ipotecaria, perché tale intimazione è richiesta per l'espropriazione e non per la costituzione della garanzia ipotecaria.
  • Il preavviso regolarmente notificato consente al contribuente di contestare tempestivamente l'iscrizione e, se non impugnato entro sessanta giorni, può precludere la contestazione dei vizi relativi alle fasi anteriori o concomitanti.
  • Anche dopo la mancata impugnazione del preavviso restano contestabili eventuali vizi verificatisi nelle fasi successive, ad esempio irregolarità dell'iscrizione effettivamente eseguita.
  • La comunicazione successiva dell'avvenuta iscrizione può essere impugnata quando non vi sia stato un preavviso valido oppure quando si contestino vizi propri delle attività successive al preavviso; tuttavia, se il preavviso è stato regolarmente notificato, la tardività della comunicazione successiva è normalmente irrilevante.
  • Quando l'ipoteca garantisce sia crediti tributari sia crediti non tributari, la controversia deve essere eventualmente ripartita: il giudice tributario esamina i crediti tributari, mentre quelli non tributari spettano al giudice ordinario.
  • Se si contestano anche i crediti posti a fondamento dell'ipoteca, possono essere legittimati passivi sia l'ente titolare del credito sia l'agente della riscossione.

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