Sentenza del 14/12/2015 n. 831 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IRPEF - Perdite sociali di s.n.c. - Morte del socio - Trasmissione perdite agli eredi - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa degli eredi è stata ritenuta infondata. È stata esclusa la trasmissione agli eredi della perdita fiscale facente capo al socio deceduto, poiché la partecipazione sociale e la relativa posizione non si trasferiscono automaticamente per successione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la trasmissione mortis causa agli eredi della perdita fiscale imputata al socio di una s.n.c. In caso di morte del socio, il rapporto sociale non si trasferisce automaticamente agli eredi: i soci superstiti devono liquidare la quota, salvo che scelgano di sciogliere la società oppure di continuarla con gli eredi, purché questi acconsentano. Di conseguenza, gli eredi non subentrano automaticamente nella posizione fiscale e societaria del de cuius e non possono avvalersi della perdita fiscale a lui riferibile.
Norme richiamate
Disciplina civilistica della società in nome collettivo in caso di morte del socio
Alla morte del socio, i superstiti devono liquidare la quota agli eredi, salvo che decidano di sciogliere la società o di continuarla con gli eredi, previo consenso di questi ultimi. Il rapporto sociale non si trasmette automaticamente mortis causa.
Disciplina IRPEF delle perdite delle società di persone
La perdita fiscale imputata al socio di una società di persone resta collegata alla sua posizione fiscale e alla partecipazione sociale; in assenza di subentro nel rapporto sociale, non può essere utilizzata automaticamente dagli eredi.
Massime di principio
- La partecipazione in una società di persone non si trasferisce automaticamente agli eredi alla morte del socio: occorre liquidazione della quota, scioglimento della società oppure continuazione con gli eredi consenzienti.
- Le conseguenze fiscali connesse alla qualità di socio, comprese le perdite imputate per trasparenza, non si trasmettono automaticamente agli eredi se questi non subentrano validamente nel rapporto sociale.
- Per utilizzare una perdita fiscale del socio defunto è necessario verificare l'effettivo subentro degli eredi nella società e la relativa disciplina fiscale; la sola qualità di erede non è sufficiente.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra successione nel patrimonio del defunto e successione nella posizione societaria: la prima non comporta di per sé la seconda.
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