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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04344/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un socio al 9% di una banca poi incorporata ha agito chiedendo il risarcimento del danno, assumendo che il rapporto di concambio approvato nella fusione del 2002 tra la banca partecipata e la società del gruppo fosse incongruo e lesivo dei suoi diritti, anche per asserito abuso del socio di maggioranza. In particolare, ha contestato: l'omessa considerazione del valore di mercato delle azioni della società incorporante; l'inattendibilità della documentazione posta a base della valutazione; l'erronea applicazione del metodo EVA da parte dei consulenti; la violazione delle norme in tema di fusione, di onere probatorio e di obblighi informativi; nonché la liquidazione delle spese di lite in appello. La corte territoriale aveva invece ritenuto sostanzialmente corretto il concambio, valorizzando le conclusioni dei consulenti tecnici e osservando che le criticità dedotte non incidevano in modo decisivo sulla stima complessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come omesso esame di fatti, violazione di legge o vizio di motivazione, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e della consulenza tecnica, già esaminata dalla corte d'appello. È stato ribadito che, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico e ne fa proprie le ragioni, la motivazione è sufficiente se indica le fonti del convincimento; inoltre non esiste un rapporto di cambio unico ed esatto, ma solo una stima ragionevolmente collocata in una banda di oscillazione. Quanto alle spese, la condanna alla rifusione integrale è stata ritenuta correttamente fondata sul principio di soccombenza, senza necessità di una motivazione specifica sul mancato ricorso alla compensazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio dedotto non può tradursi in una generica critica alla sufficienza della motivazione o nel riesame del merito; l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non un passaggio argomentativo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente non è ammissibile quando la motivazione esiste e si fonda sul principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è discrezionale; il giudice non deve motivare espressamente il mancato esercizio del potere di compensazione, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • artt. 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies e 2504-quater c.c.

    Le norme sulla fusione sono richiamate per contestare la congruità del concambio, ma la Corte ribadisce che la verifica non conduce a un rapporto di cambio unico ed esatto, bensì a una valutazione tecnica ragionevole.

  • art. 96 c.p.c.

    Il richiamo alla complessità della lite è riferito al rigetto della domanda di responsabilità aggravata, non alla regolazione delle spese.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione in cassazione, non è ammissibile trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una critica alla ricostruzione del ragionamento decisorio o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito recepisce le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e la relazione abbia già considerato le critiche delle parti, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
  • Nella valutazione del rapporto di concambio in una fusione non esiste un unico valore esatto, ma una stima tecnicamente collocata entro una ragionevole banda di oscillazione; le critiche al singolo metodo di valutazione sono rilevanti solo se incidono in modo decisivo sull'esito complessivo.
  • Le doglianze sulla incompletezza documentale o sull'erroneità di singoli parametri di valutazione sono inammissibili in cassazione se non scalfiscono la valutazione complessiva compiuta dal giudice di merito sulla base delle consulenze acquisite.
  • In materia di spese processuali, la regola della soccombenza resta il criterio ordinario e il giudice non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni straordinarieImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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