L.R. Molise 18/2002
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale del Molise il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), ne definisce composizione, incompatibilità, funzioni proprie e delegate dall’AGCOM, organizzazione, compensi, personale e gestione finanziaria. Prevede norme transitorie iniziali ormai esaurite e l’abrogazione della precedente disciplina sul Co.Re.Rat.
Istituzione e disciplina del Co.Re.Com. Molise
Istituzione e finalità del Co.Re.Com. Molise
La legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Molise, quale organo territoriale chiamato a svolgere funzioni di governo, garanzia, controllo e consulenza nel settore delle comunicazioni. Il Comitato è inserito nell’organizzazione regionale ma opera anche come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Natura, ruolo istituzionale e funzioni generali
Il Co.Re.Com. svolge funzioni di garanzia, consulenza e supporto nei confronti della Regione e gestisce per conto della stessa le funzioni che le spettano in materia di comunicazione secondo la normativa statale e regionale. Oltre alle funzioni proprie e a quelle delegate, svolge anche attività eventualmente affidate da leggi o provvedimenti statali e regionali.
Composizione, elezione e durata in carica
Il Comitato è composto da tre membri, scelti tra persone che garantiscano assoluta indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi di settore, oltre a competenza ed esperienza negli aspetti culturali, giuridici, economici o tecnologici delle comunicazioni. I componenti sono eletti dal Consiglio regionale a votazione segreta con voto limitato a due nomi; in caso di parità prevale il più anziano.
Dopo l’elezione dei componenti, il Consiglio regionale elegge separatamente il Presidente tra i membri del Comitato. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato tra i suoi componenti. I componenti possono essere eletti per un massimo di due mandati; il divieto di rielezione immediata non opera per chi abbia svolto la funzione per meno di due anni e sei mesi.
In caso di dimissioni o decadenza di un membro, il Consiglio regionale elegge un sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Comitato; nel rinnovo parziale non si applica il voto limitato. Se si dimette il Presidente, il Consiglio regionale elegge il nuovo Presidente nella prima seduta utile.
Incompatibilità, decadenza e dimissioni
Non possono essere nominati membri del Co.Re.Com. coloro che rivestono cariche politiche o amministrative apicali, incarichi di rappresentanza in partiti, incarichi direttivi o rapporti di lavoro o partecipazione in imprese operanti nel settore radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità, editoria, rilevazione dell’ascolto e monitoraggio della programmazione, nonché i titolari di contratti nel settore della comunicazione e i dipendenti della Regione Molise.
I componenti devono comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato e al Presidente del Consiglio regionale l’eventuale sopravvenire di cause di incompatibilità. La decadenza interviene per assenze ingiustificate a tre sedute consecutive o a un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nell’anno solare, oppure se sopravviene una causa di incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla contestazione.
Il procedimento di decadenza prevede contestazione scritta entro sette giorni dalla conoscenza della causa, possibilità di osservazioni o rimozione dell’incompatibilità, archiviazione o proposta di decadenza al Consiglio regionale. Le decisioni sono comunicate all’interessato, al Presidente del Co.Re.Com. e all’Autorità. Le dimissioni sono presentate tramite il Presidente del Comitato al Presidente del Consiglio regionale; i dimissionari continuano a esercitare le funzioni fino all’elezione dei successori.
Organizzazione interna, regolamento e codice etico
Il Comitato adotta a maggioranza assoluta un regolamento interno che disciplina organizzazione e funzionamento, compresa la possibilità di delegare attività preparatorie e istruttorie ai singoli componenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione. Lo stesso quorum è richiesto per l’adozione di un codice etico relativo alla deontologia dei componenti, del personale assegnato e degli eventuali consulenti.
Compiti del Presidente e rapporti interni
Il Presidente rappresenta il Comitato, cura l’esecuzione delle deliberazioni, convoca le sedute, ne stabilisce l’ordine del giorno, le presiede, sottoscrive verbali e deliberazioni e cura i rapporti con gli organi regionali e con l’Autorità. In caso di assenza o impedimento, ne esercita le funzioni il Vicepresidente.
Compensi e trattamento economico
Ai componenti spetta un’indennità di funzione mensile pari al 25% di quella prevista per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise. Al Presidente l’indennità è aumentata del 50%, al Vicepresidente del 25%, per tutta la durata dell’incarico. Le indennità sono ridotte del 25% per ogni assenza non giustificata da gravi motivi personali o da impegni istituzionali. Spetta inoltre il trattamento di missione dei dirigenti regionali per le riunioni del Comitato e per le trasferte svolte nell’esercizio delle funzioni.
Modalità di esercizio delle funzioni e supporto amministrativo
Per le funzioni proprie e delegate il Comitato dispone della struttura di supporto prevista dalla legge e può avvalersi dell’Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e, per le funzioni delegate, degli organi periferici dell’amministrazione statale utilizzabili dall’Autorità.
Funzioni proprie del Comitato
Tra le funzioni proprie rientrano quelle già spettanti al precedente Co.Re.Rat. e quelle conferite da leggi statali e regionali. Il Comitato formula proposte di parere sul piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze, sui bacini di utenza e sulla localizzazione degli impianti; sul progetto di rete televisiva pubblica senza pubblicità; sui programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; sui progetti di legge regionale in materia di comunicazioni; su altri pareri richiesti dagli organi regionali o previsti da norme di settore; sulle forme di collaborazione tra servizio pubblico, Regione e istituzioni culturali e informative; sui contenuti delle convenzioni locali con concessionari privati.
Il Comitato formula inoltre proposte, orientamenti e indicazioni agli organi regionali quando questi debbano esprimere pareri all’Autorità o adottare provvedimenti in materia di comunicazioni. Gli organi regionali devono acquisire tali apporti e possono anche delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, l’adozione e la gestione di provvedimenti di propria competenza nella materia.
Consultazioni, Comitato regionale degli utenti e attività di gestione e controllo
Il Comitato svolge forme di consultazione con la sede regionale del servizio pubblico radiotelevisivo, le associazioni delle emittenti private, le associazioni dei giornalisti maggiormente rappresentate in Molise, la Commissione regionale per le pari opportunità, gli organi scolastici e altri soggetti interessati.
Presso il Co.Re.Com. è istituito un Comitato regionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle categorie di utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi. Esso esprime pareri e proposte su tutela dei diritti dei cittadini, soggetti attivi del processo comunicativo, e promuove confronti e dibattiti; il regolamento del Co.Re.Com. ne disciplina designazione, organizzazione, funzionamento e numero dei componenti, comunque non superiore a undici.
Sul piano gestionale il Comitato cura l’Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive e degli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile, nonché l’accesso radiofonico e televisivo regionale. Sul piano del controllo collabora, anche con l’ARPAM, alla vigilanza sul rispetto dei limiti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, verificando che non siano superati nemmeno per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche.
Funzioni delegate dall’Autorità
Il Co.Re.Com. esercita le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall’AGCOM ai sensi della legge n. 249/1997 e del relativo regolamento. Le deleghe possono riguardare, tra le altre, attività consultive in materia di registro degli operatori di comunicazione, tariffe di interconnessione e accesso, qualità dei servizi, pubblicazione dei sondaggi e schema di convenzione del servizio pubblico radiotelevisivo.
Le funzioni delegate comprendono anche attività di gestione, con priorità per il registro degli operatori di comunicazione, il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, il rispetto dei limiti di radiofrequenza, la conformità dei servizi e dei prodotti alle prescrizioni di legge, la normativa sulle campagne elettorali, la distribuzione dei prodotti e della pubblicità, i tempi minimi di utilizzazione delle opere audiovisive, la tutela dei minori, il diritto di rettifica, la disciplina dei sondaggi e il divieto di posizioni dominanti. Sono previste inoltre funzioni istruttorie per controversie su interconnessione e accesso alle infrastrutture e tra gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, nonché funzioni di vigilanza su interferenze elettromagnetiche e sui diritti di interconnessione e accesso.
Conferimento, limiti ed esercizio delle deleghe
L’esercizio delle funzioni delegate richiede apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del Co.Re.Com.; le convenzioni devono specificare funzioni delegate e risorse economiche e strumentali.
Le deleghe sono esercitate nel rispetto dei principi e criteri fissati dall’Autorità, per garantire il coordinamento nazionale. Il Comitato può avvalersi degli organi periferici dell’amministrazione statale. Le risorse trasferite dall’Autorità sono iscritte nel bilancio regionale e in apposito capitolo di spesa del Consiglio regionale; nel bilancio autonomo del Consiglio sono previste voci specifiche per attività e funzioni del Comitato.
In caso di inerzia, ritardo, inadempimento o ripetute violazioni delle direttive dell’Autorità con grave pregiudizio per le finalità della legge n. 249/1997, l’Autorità può intervenire in via sostitutiva previa contestazione e assegnazione di un termine congruo, salvo urgenza.
Programmazione, relazioni e rendicontazione
Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con il relativo fabbisogno finanziario; la parte relativa alle funzioni delegate è trasmessa anche all’Autorità. L’Ufficio di Presidenza approva il programma e determina mezzi e risorse da iscrivere nel bilancio del Consiglio.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sulle attività svolte nell’anno precedente, nonché il rendiconto della propria dotazione finanziaria, allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale. Programma e relazione annuale sono resi pubblici d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.
Rapporti con istituzioni e coordinamento esterno
Nell’esercizio delle funzioni il Co.Re.Com. collabora con organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché con altri enti e istituzioni. Intrattiene inoltre rapporti di collaborazione e consultazione con i Co.Re.Com. delle altre regioni e aderisce alle strutture e agli strumenti di coordinamento e collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale, partecipandone alle attività.
Struttura di supporto, personale e autonomia gestionale
È istituito l’Ufficio del Co.Re.Com.; la struttura di supporto è individuata nell’ambito dell’organizzazione del Consiglio regionale d’intesa con l’Autorità, con eventuali adattamenti organizzativi. Essa dipende funzionalmente dal Comitato e opera in autonomia rispetto al restante apparato consiliare, potendo essere integrata con apporti permanenti o speciali di altri uffici del Consiglio.
La dotazione organica è determinata d’intesa con Autorità, Presidente del Comitato e Segretario generale del Consiglio, con priorità alle professionalità già acquisite nel Co.Re.Rat. Molise. Per il personale ulteriormente necessario si applicano le norme previste dalla legge n. 249/1997. Nelle more dei provvedimenti organizzativi, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Co.Re.Rat. Molise; può inoltre avvalersi, entro i limiti di spesa del programma approvato, di soggetti e organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
Gestione economica e finanziaria
Nel quadro del programma annuale approvato e della relativa dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. Il dirigente della struttura di supporto assume la funzione di funzionario delegato secondo la contabilità regionale, mentre gli atti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa sono di competenza del dirigente responsabile sulla base degli indirizzi del Comitato.
Regime transitorio, copertura finanziaria e abrogazioni
La legge prevedeva, in sede di prima applicazione, l’elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore; nelle more, le funzioni proprie e delegate erano attribuite al Co.Re.Rat., così come restavano provvisoriamente vigenti, in quanto compatibili, le sue regole interne fino all’adozione del nuovo regolamento. Tali disposizioni hanno esaurito la loro funzione transitoria.
Gli oneri della legge sono coperti con gli stanziamenti del bilancio autonomo del Consiglio regionale. È inoltre abrogata la legge regionale 2 settembre 1977, n. 27, relativa all’organizzazione e al funzionamento del Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo.
Entrata in vigore
La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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