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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34429/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 10 gennaio 2025, che aveva condannato ciascuno dei due imputati a cinque anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, per tentato omicidio in concorso. Secondo la ricostruzione di merito, il 1° giugno 2022, dopo un alterco presso un ristorante provocato dalla caduta di una bottiglia, uno degli imputati telefonava al fratello, il quale sopraggiungeva e aggrediva alle spalle la persona offesa, colpendola con un coccio di bottiglia al collo e in altre parti del corpo. Le lesioni comprendevano ferite multiple da taglio al capo, all'addome e al piede destro, con interessamento tendineo, nonché la parziale avulsione della falange unguale di un dito. Al primo imputato era attribuito il ruolo di esecutore materiale; all'altro, quello di avere provocato l'intervento del fratello e di averlo affiancato nell'avvicinarsi alla vittima, contribuendo al rafforzamento del proposito criminoso. Entrambi hanno proposto un unico motivo, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per omessa o illogica valutazione della qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché lesioni. Hanno richiamato la superficialità della ferita e l'assenza di lesioni a organi vitali, le dichiarazioni della persona offesa e le videoregistrazioni, sostenendo che la vittima aveva reagito e che la lesione non aveva concretamente messo in pericolo la vita. I motivi aggiunti riproponevano le medesime argomentazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione come tentato omicidio: la valutazione dell'idoneità degli atti va compiuta ex ante, considerando la situazione percepibile dall'agente, la sede corporea attinta, l'arma e le modalità dell'azione; non è necessario che le lesioni concretamente prodotte abbiano posto in pericolo la vita. Nel caso, il colpo al lato sinistro del collo, zona percorsa dalla vena giugulare e priva di protezione ossea o cartilaginea, inferto con un coccio di bottiglia e nell'ambito di un'aggressione con colpi reiterati, è stato ritenuto concretamente idoneo a mettere in pericolo la vita e indicativo dell'intenzione omicida. La documentazione sanitaria, le dichiarazioni della persona offesa e i video erano già stati considerati dai giudici di merito; le conseguenze effettivamente verificatesi e la reazione della vittima non smentivano la prognosi ex ante, trattandosi di fattori non riconducibili alla volontà degli agenti. È stata inoltre ritenuta adeguatamente motivata la responsabilità concorsuale dell'imputato che aveva sollecitato l'intervento dell'esecutore materiale e lo aveva affiancato nell'aggressione. Le doglianze, ripropositive delle censure d'appello, sollecitavano in sostanza una diversa valutazione dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto

    L'idoneità degli atti del tentativo si valuta ex ante, in rapporto alle circostanze percepibili dall'agente e alle modalità dell'azione, verificando l'adeguatezza concreta della condotta a creare un pericolo per il bene protetto.

  • art. 110 c.p.

    la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi (determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà

    La responsabilità per concorso morale richiede la prova di un contributo partecipativo concreto, causalmente efficiente, e l'individuazione della forma con cui si è manifestato; non basta richiamare l'atipicità delle modalità concorsuali.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Al contrario, i ricorrenti, pur prospettando la censura sotto il profilo del vizio di motivazione, non si confrontano efficacemente con le argomentazioni della Corte territoriale, di fatto riproponendo le medesime censure mosse alla sentenza di primo grado e sollecitando una diversa valutazione degli elementi di fatto in vista di una difforme conclusione.

    La censura di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale quando il ricorso si limita a riproporre le doglianze già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi efficacemente con la loro motivazione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Per distinguere il tentato omicidio dalle lesioni personali occorre considerare sia l'atteggiamento psicologico dell'agente sia la potenzialità dell'azione lesiva, desumendoli in particolare dalla sede corporea attinta, dall'arma impiegata e dalle modalità dell'aggressione.
  • L'idoneità degli atti nel tentativo va valutata ex ante, considerando le circostanze in cui l'agente operava e le modalità della condotta, per stabilire se questa fosse concretamente adeguata a creare un pericolo attuale per il bene protetto.
  • La mancata verificazione dell'evento letale e la limitata entità delle lesioni effettivamente prodotte non escludono il tentato omicidio se la condotta, valutata ex ante, era idonea a causare la morte; l'esito concreto può dipendere da fattori indipendenti dalla volontà dell'agente.
  • Il dolo omicida può essere desunto dalla localizzazione e dalle modalità dei colpi, dall'idoneità dell'arma e dalla reiterazione dell'aggressione, valutate congiuntamente alle circostanze del fatto.
  • Il concorso morale esige l'individuazione e la prova di un contributo concreto, causalmente efficiente, alla determinazione, all'agevolazione o al rafforzamento del proposito criminoso; il giudice deve precisare in quale forma tale contributo si sia manifestato.
  • Il ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti quando si limita a reiterare le censure di merito senza confutare efficacemente le ragioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoLesioni
RamiParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiConcorso di personeTentativo

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