Cassazione Penale, Sentenza n. 16579/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/10/2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere o, in subordine, di sostituzione con gli arresti domiciliari per i reati connessi all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente censura: (i) la valutazione della recidiva specifica fondata su un precedente del 2016 che, secondo la difesa, sarebbe estinto e dunque non valutabile; (ii) la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, contestando la ricostruzione fattuale (diversi nastri, vasi non corrispondenti, possibile intervento di terzi trasportatori, assenza di riscontri nel cellulare, testimonianze non definitive); (iii) l'errata esclusione di misure cautelari alternative, sostenendo la propria incensuratezza e la possibilità di misure meno afflittive idonee a evitare il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: molte delle doglianze erano improprie in sede di ricorso per cassazione e/o non erano state adeguatamente proposte nei gradi precedenti; l'appello cautelare ha cognizione limitata e non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto o dei gravissimi indizi già valutati dal Gip e dal Tribunale. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale coerente e sufficiente: la quantità e la tipologia dello stupefacente, unitamente agli elementi investigativi, fanno emergere gravi indizi e il pericolo di reiterazione, giustificando la custodia in carcere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale sul traffico/possesso di stupefacenti; la gravità del fatto e la grande quantità di droga rinvenuta sono state valutate come indice di partecipazione a un traffico organizzato, rilevante ai fini delle esigenze cautelari.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Consente la custodia cautelare quando sussiste il pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha precisato che qui è stato ritenuto il pericolo di reiterazione basato su quantità/tipologia di stupefacente e su elementi sull'organizzazione dell'attività delittuosa, distinto dalla recidiva specifica.
Riferiti ai criteri per l'adozione delle misure cautelari e alla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato tali criteri e motivato la scelta della custodia in carcere.
art. 275, commi 3 e 3-bis, e 275-bis c.p.p.
Regolano l'adozione di misure alternative e la loro cumulabilità; la Corte ha condiviso il tribunale nel ritenere che, per la caratura dell'attività e il rischio di mantenimento dei contatti criminali, le misure alternative non fossero idonee.
Consente alla Corte di cassazione di decidere su questioni non sollevate anteriormente solo in casi particolari quando il giudice di merito le abbia enunciate a sorpresa; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la valutazione di questioni nuove in cassazione.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente le spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione delle spese per inammissibilità e alla valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare la cognizione è limitata: il giudice del riesame/appello valuta la legalità e la motivazione dell'ordinanza impugnata e nuovi fatti idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio; non è luogo per una completa rinnovazione della valutazione probatoria.
- In cassazione non sono ammissibili censure che introducono questioni mai sollevate nei precedenti gradi o che si limitano a contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito; tali doglianze sono tipicamente inammissibili.
- Distinguere tra recidiva specifica e pericolo di reiterazione: anche in assenza di recidiva rilevante, il giudice può fondare la custodia cautelare sul pericolo di reiterazione quando la quantità/tipologia dello stupefacente e gli elementi investigativi indicano un inserimento stabile in traffici organizzati.
- La presenza di rilevanti quantità di stupefacente, elementi che fanno ritenere fonti di approvvigionamento consistenti e disponibilità economica collegata sono indici forti per la sussistenza del pericolo di reiterazione e giustificano misure cautelari più afflittive.
- Le argomentazioni difensive basate su circostanze meramente cautious o su deduzioni alternative (diversi nastri, vasi non corrispondenti, possibili terzi trasportatori) devono essere presentate e documentate tempestivamente nei gradi di merito; se restano mere contestazioni non corroborate, il giudice può ritenere sussistenti i gravi indizi.
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