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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16579/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/10/2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere o, in subordine, di sostituzione con gli arresti domiciliari per i reati connessi all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente censura: (i) la valutazione della recidiva specifica fondata su un precedente del 2016 che, secondo la difesa, sarebbe estinto e dunque non valutabile; (ii) la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, contestando la ricostruzione fattuale (diversi nastri, vasi non corrispondenti, possibile intervento di terzi trasportatori, assenza di riscontri nel cellulare, testimonianze non definitive); (iii) l'errata esclusione di misure cautelari alternative, sostenendo la propria incensuratezza e la possibilità di misure meno afflittive idonee a evitare il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: molte delle doglianze erano improprie in sede di ricorso per cassazione e/o non erano state adeguatamente proposte nei gradi precedenti; l'appello cautelare ha cognizione limitata e non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto o dei gravissimi indizi già valutati dal Gip e dal Tribunale. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale coerente e sufficiente: la quantità e la tipologia dello stupefacente, unitamente agli elementi investigativi, fanno emergere gravi indizi e il pericolo di reiterazione, giustificando la custodia in carcere. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale sul traffico/possesso di stupefacenti; la gravità del fatto e la grande quantità di droga rinvenuta sono state valutate come indice di partecipazione a un traffico organizzato, rilevante ai fini delle esigenze cautelari.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Consente la custodia cautelare quando sussiste il pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha precisato che qui è stato ritenuto il pericolo di reiterazione basato su quantità/tipologia di stupefacente e su elementi sull'organizzazione dell'attività delittuosa, distinto dalla recidiva specifica.

  • artt. 272, 273 e 274 c.p.p.

    Riferiti ai criteri per l'adozione delle misure cautelari e alla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato tali criteri e motivato la scelta della custodia in carcere.

  • art. 275, commi 3 e 3-bis, e 275-bis c.p.p.

    Regolano l'adozione di misure alternative e la loro cumulabilità; la Corte ha condiviso il tribunale nel ritenere che, per la caratura dell'attività e il rischio di mantenimento dei contatti criminali, le misure alternative non fossero idonee.

  • art. 609, comma 2 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere su questioni non sollevate anteriormente solo in casi particolari quando il giudice di merito le abbia enunciate a sorpresa; la Corte ha richiamato questo principio per escludere la valutazione di questioni nuove in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente le spese e il versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione delle spese per inammissibilità e alla valutazione dell'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare la cognizione è limitata: il giudice del riesame/appello valuta la legalità e la motivazione dell'ordinanza impugnata e nuovi fatti idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio; non è luogo per una completa rinnovazione della valutazione probatoria.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che introducono questioni mai sollevate nei precedenti gradi o che si limitano a contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito; tali doglianze sono tipicamente inammissibili.
  • Distinguere tra recidiva specifica e pericolo di reiterazione: anche in assenza di recidiva rilevante, il giudice può fondare la custodia cautelare sul pericolo di reiterazione quando la quantità/tipologia dello stupefacente e gli elementi investigativi indicano un inserimento stabile in traffici organizzati.
  • La presenza di rilevanti quantità di stupefacente, elementi che fanno ritenere fonti di approvvigionamento consistenti e disponibilità economica collegata sono indici forti per la sussistenza del pericolo di reiterazione e giustificano misure cautelari più afflittive.
  • Le argomentazioni difensive basate su circostanze meramente cautious o su deduzioni alternative (diversi nastri, vasi non corrispondenti, possibili terzi trasportatori) devono essere presentate e documentate tempestivamente nei gradi di merito; se restano mere contestazioni non corroborate, il giudice può ritenere sussistenti i gravi indizi.

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