Cassazione Penale, Sentenza n. 30532/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Anello, ritenuto gravemente indiziato dei reati indicati nei capi 17 (art. 416 c.p.) e 22 (art. 512-bis c.p.). Il ricorso per cassazione, affidato all'avv. Antonio Muscimarro, articolava quattro motivi: 1) vizi della motivazione circa l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 292, comma 3-bis c.p.p.; 2) errata applicazione dell'art. 416 c.p. e vizi motivazionali sul coinvolgimento del ricorrente nell'associazione (capo 17); 3) vizi della motivazione relativi alla condotta concorsuale nel delitto di cui al capo 22; 4) violazione di legge processuale e vizi motivazionali in relazione alle esigenze cautelari. Successivamente il difensore ha trasmesso dichiarazione di rinuncia per carenza di interesse in quanto la misura cautelare era cessata il 9 giugno 2025.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., avendo cessato la misura cautelare applicata al ricorrente in data 9 giugno 2025. Non è stata disposta la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, poiché la sopravvenuta mancanza di interesse deriva da causa non imputabile al ricorrente (richiamata la giurisprudenza Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat). Sentenza emessa dal Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte il 11 luglio 2025. Il Procuratore Generale Cinzia Parasporo aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per rinuncia.
Norme richiamate
Contestata applicazione dell'art. 416 (associazione) in relazione al capo 17; la Corte non è entrata nel merito perché il giudizio è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Delitto relativo al capo 22; la doglianza sul concorso di persone non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 292 co. 3-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva dedotto nullità per violazione di questa norma; la Corte non ha valutato il merito della censura per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della motivazione del ricorso (richiesta di enunciazione dei motivi nella misura prevista); la Corte ha riportato i motivi enunciati ma non li ha esaminati nel merito.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. D) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della sopravvenuta mancanza di interesse quando la misura cautelare è venuta meno.
Giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325
Precisa che, se la sopravvenuta carenza di interesse dipende da causa non imputabile al ricorrente (ad es. provvedimento emesso dopo il ricorso), non si procede alla condanna alle spese e alla sanzione per la cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata cessa prima della decisione sulla impugnazione, sussiste una sopravvenuta carenza di interesse che può determinare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza di interesse senza entrare nel merito delle doglianze sostanziali (nullità, errata applicazione di norme penali, vizi della motivazione), con conseguente chiusura del processo di impugnazione.
- Quando la cessazione della misura è dovuta a cause non imputabili al ricorrente (ad esempio provvedimento intervenuto successivamente all'impugnazione), il giudice tende a non irrogare la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
- La rinuncia o la dichiarazione di carenza di interesse trasmessa dal difensore rende spesso inefficace il percorso di impugnazione: chi intenda tutelare questioni sostanziali deve valutare tempestivamente la persistente utilità dell'impugnazione o l'opportunità di sollevare le stesse censure in altri gradi/forme processuali.
- In casi simili è utile verificare l'esistenza di effetti patrimoniali o accessori della misura (es. rapporti cautelari, misure interdittive) che possano conservare l'interesse ad impugnare anche in caso di cessazione della misura principale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30485/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30495/2025 del 10/09/2025
- Sentenza penale · 10 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30496/2025 del 10/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →