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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39697/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La decisione riguarda il reclamo e poi il ricorso per cassazione proposti avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo sostanzialmente che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo illegittimo o meramente apparente nel confermare la proroga, nonostante l'esigenza di verificare la persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con associazioni criminali. La Corte, però, rileva che il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge e che il vizio di motivazione è censurabile solo se mancante o meramente apparente, non già quando si controverta di insufficienza o illogicità della motivazione. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato aveva fondato la proroga sulla carriera criminale del detenuto, sul ruolo apicale nel sodalizio mafioso, sulla perdurante operatività del gruppo e sull'assenza di elementi di dissociazione, valorizzando anche la massima di esperienza secondo cui i capi mafia mantengono capacità di influenza dall'interno del carcere mediante contatti con l'esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza non fosse affetta da violazione di legge né da motivazione meramente apparente, poiché il giudice di merito aveva dato conto in modo coerente e logicamente sufficiente delle ragioni per cui permaneva il pericolo di collegamenti con l'associazione criminale e quindi la proroga del regime 41-bis era giustificata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, essendo ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    comma 2-bis; comma 2-sexies

    I provvedimenti applicativi del regime differenziato possono essere prorogati per periodi successivi di due anni se non risulta che il detenuto abbia perso la capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive; il sindacato della Cassazione sul reclamo avverso la proroga è limitato alla violazione di legge, ma comprende anche la motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione è requisito autonomo del provvedimento e la sua mancanza o apparenza integra violazione di legge censurabile in cassazione.

  • artt. 666 e 678 c.p.p.

    Richiamati come forme procedimentali entro le quali il Tribunale di sorveglianza decide sulla sussistenza dei presupposti del regime e sulla congruità del contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di legge.

  • legge 23 dicembre 2002, n. 279

    Ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 41-bis ord. pen. disciplinando la proroga del regime detentivo differenziato.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non esulano profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Sez. Un. 28/5/2003, Pellegrino

    La motivazione meramente apparente o del tutto mancante è sindacabile come violazione di legge.

  • Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola

    Conferma che l'apparenza della motivazione rende censurabile l'ordinanza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di art. 41-bis ord. pen., il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge; tuttavia, una motivazione totalmente mancante o solo apparente integra essa stessa violazione di legge.
  • Non sono deducibili come violazione di legge i meri vizi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, se il provvedimento consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
  • La proroga del regime detentivo differenziato è legittima quando il giudice di merito accerti, con motivazione coerente, la persistenza del pericolo di collegamenti con l'organizzazione criminale, valorizzando elementi quali la carriera criminale, il ruolo apicale del detenuto, l'operatività attuale del sodalizio e l'assenza di dissociazione.
  • La motivazione del Tribunale di sorveglianza è sufficiente se affronta le questioni dedotte nel reclamo e rende intelligibile il percorso logico seguito per confermare o prorogare il regime speciale.
  • La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende può essere disposta in caso di inammissibilità del ricorso quando non manchino profili di colpa nella sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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