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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20824/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

La controversia

Una proprietaria di immobile ha agito dinanzi al tribunale ordinario contro la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, deducendo che un vicino punto di raccolta le causava intollerabili immissioni di rumori ed esalazioni maleodoranti, oltre alla presenza di insetti e topi, con lesione della salute e del godimento dell'immobile. Il tribunale aveva declinato la giurisdizione ritenendo sussistente quella amministrativa; il TAR, davanti al quale la causa era stata riassunta, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione d'ufficio. Nel regolamento di giurisdizione si controverte quindi se la domanda del privato, fondata sulle concrete modalità di gestione del punto di raccolta e non su scelte autoritative dell'amministrazione, rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di rifiuti oppure nella giurisdizione ordinaria quale tutela di diritti soggettivi lesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, pur esistendo la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti quando siano riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, nel caso concreto la domanda riguardava le concrete e specifiche modalità operative del gestore del servizio, ossia una materiale attività d'impresa idonea a ledere diritti soggettivi fondamentali del privato, come la salute e il godimento del bene immobile. Ha quindi escluso che la vicenda implicasse l'esercizio di potestà pubblicistiche, precisando che eventuali provvedimenti o regolazioni amministrative non spostano il riparto di giurisdizione quando si chieda la cessazione di immissioni dannose o l'adozione di misure idonee a eliminare il pregiudizio. Il procedimento, essendo di natura officiosa, ha escluso la possibilità di regolamento tra le parti costituite, ma ciò non ha inciso sulla declaratoria di giurisdizione ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 104/2010

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solo se riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

  • art. 7, cod. proc. amm.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p.a. per delimitare la giurisdizione amministrativa in materia di rifiuti.

  • art. 198, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    «I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti...»

    I regolamenti comunali disciplinano le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e le misure igienico-sanitarie, ma non ogni concreta condotta del gestore si traduce per ciò solo in esercizio di potere pubblico.

  • art. 310, d.lgs. n. 152/2006

    Le controversie di impugnazione dei provvedimenti ministeriali per la precauzione, prevenzione e ripristino ambientale sono devolute al giudice amministrativo.

  • art. 309, d.lgs. n. 152/2006

    Individua i soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale legittimati all'impugnazione dei provvedimenti ministeriali.

  • art. 313, comma 7, d.lgs. n. 152/2006

    Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle azioni risarcitorie o inibitorie promosse da chi abbia subito un pregiudizio alla salute o alla proprietà per fatto produttivo di danno ambientale.

Massime di principio

  • In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste per le controversie che investono scelte e atti espressione di pubblico potere; resta invece al giudice ordinario la domanda del privato che censuri le concrete modalità di gestione del servizio come attività materiale d'impresa lesiva di diritti soggettivi.
  • La mera finalità pubblica del servizio o la presenza di una regolazione amministrativa non bastano a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre che i comportamenti contestati siano oggettivamente necessari per l'esercizio del potere o direttamente conformati da prescrizioni pubblicistiche.
  • Quando il danno dedotto consiste in immissioni intollerabili, esalazioni, rumori, insetti o altri pregiudizi alla salute e al godimento dell'immobile, la tutela inibitoria e risarcitoria del privato resta normalmente devoluta al giudice ordinario se la fonte della lesione è una condotta materiale del gestore non riconducibile a esercizio autoritativo.
  • L'eventuale conformità dell'attività lesiva a provvedimenti amministrativi non sposta automaticamente il riparto di giurisdizione; tale circostanza incide, semmai, sui poteri conformativi del giudice ordinario, che può inibire l'attività o imporne l'adeguamento per eliminare le conseguenze dannose.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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