Cassazione Civile, Ordinanza n. 35994/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso con cui erano stati accertati il mancato versamento di ritenute d'acconto IRPEF per l'anno d'imposta 2003 e l'applicazione di sanzioni tributarie ai sensi degli artt. 3, 7, 12 e 17 del d.lgs. n. 462 del 1997. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva confermato la decisione di primo grado che aveva escluso le sanzioni, ritenendo applicabile l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché il mancato pagamento sarebbe dipeso da fatto denunciato all'autorità giudiziaria e attribuibile esclusivamente a terzi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e all'art. 1228 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per escludere la responsabilità sanzionatoria del contribuente, la sola presentazione di una denuncia penale nei confronti del consulente, senza che fosse stata fornita prova dell'assenza di colpa del contribuente, della sua vigilanza sul professionista e delle concrete modalità fraudolente con cui il terzo avrebbe occultato l'inadempimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in materia di sanzioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente; questi risponde dell'omessa trasmissione o del mancato adempimento curato da un professionista incaricato se non dimostra sia di avere vigilato sull'operato del medesimo sia il comportamento fraudolento del professionista idoneo a mascherare l'inadempimento e difficilmente riconoscibile dal mandante. La sola denuncia presentata contro il commercialista non è sufficiente a integrare l'esimente. Poiché la CTR aveva invece fondato l'esclusione delle sanzioni sulla sola circostanza della denuncia e dell'addebito a terzi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
L'esimente per le violazioni tributarie richiede la prova dell'assenza di colpa del contribuente e non è integrata dalla sola denuncia del professionista incaricato o dall'affermazione che il fatto sia addebitabile a terzi.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La doglianza è stata proposta come violazione di legge.
Richiamato per sostenere la responsabilità del debitore per l'operato degli ausiliari/incaricati, in coerenza con l'assetto probatorio della colpa del contribuente in materia sanzionatoria.
artt. 3, 7, 12 e 17 d.lgs. n. 462 del 1997
Norme richiamate nell'atto impositivo per l'applicazione delle sanzioni tributarie in relazione al mancato versamento delle ritenute.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, l'esimente dell'assenza di colpa non si presume: grava sul contribuente l'onere di dimostrare di non avere colpa nell'inadempimento.
- Se il contribuente affida l'adempimento tributario a un professionista, non basta la mera denuncia penale nei confronti di quest'ultimo per escludere le sanzioni: occorre provare sia la vigilanza sul professionista sia il comportamento fraudolento o occultante dello stesso.
- L'errore o l'inadempimento del consulente non esonera automaticamente il contribuente da responsabilità sanzionatoria, salvo prova rigorosa di un fatto del terzo non riconoscibile e non prevenibile con l'ordinaria diligenza.
- Quando il giudice di merito considera sufficiente, per applicare l'esimente, la sola imputazione del fatto a terzi, la decisione si pone in contrasto con i principi consolidati sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle violazioni amministrative tributarie.
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