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Sentenza

Sentenza n. 5840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, n. 7897/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del GSE di decadenza dalle tariffe incentivanti e successiva richiesta di restituzione di euro 150.408,03 per incentivi indebitamente percepiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di un impianto fotovoltaico aveva dichiarato nel 2010 la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e aveva ottenuto dal GSE una convenzione ventennale per la tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007. A seguito di un sopralluogo svolto nel 2017, il GSE accertava che l’impianto era privo del trasformatore di isolamento galvanico esterno e del sistema di protezione di interfaccia esterno, installati soltanto nel 2017 e nel 2018. Con provvedimento del 18 febbraio 2020 il GSE disponeva la decadenza dagli incentivi, ritenendo integrata la violazione rilevante consistente nella presentazione di dati non veritieri in relazione alla richiesta di incentivi; con successivo provvedimento del 17 aprile 2020 chiedeva la restituzione degli incentivi già percepiti. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. In appello, l’interessato deduceva: 1) erroneità della sentenza e violazione dell’art. 1 septies del d.l. n. 105/2010, sostenendo che l’impianto fosse comunque completo e funzionante entro il 31 dicembre 2010, poiché aveva iniziato a produrre energia nel maggio 2011; 2) violazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto applicare una decurtazione della tariffa anziché la decadenza; 3) violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, sostenendo che il GSE avesse esercitato un potere di annullamento d’ufficio oltre il termine massimo applicabile e senza adeguata ponderazione dell’interesse del privato.

La decisione

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello e conferma la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, rileva che la mera produzione di energia non dimostra il completamento dell’impianto: ai fini dell’art. 1 septies del d.l. n. 105/2010, l’installazione deve essere completa entro il 31 dicembre 2010 e deve comprendere anche i dispositivi di protezione e di isolamento elettrico. La successiva installazione del trasformatore e del sistema di protezione, unitamente alle dichiarazioni rese dall’interessato durante la verifica e alle fotografie acquisite, dimostra che l’impianto non era ultimato entro il termine previsto e che la dichiarazione resa al GSE era non veritiera. Quanto al secondo motivo, il Collegio interpreta l’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 nel senso che la previsione della decurtazione non elimina la distinta possibilità di disporre la decadenza in presenza di violazioni rilevanti. La falsa attestazione o rappresentazione di dati non veritieri in relazione alla richiesta di incentivi costituisce la più grave violazione rilevante prevista dall’Allegato 1, lett. a), del D.M. 31 gennaio 2014, e giustifica la decadenza e il recupero delle somme erogate. Quanto al terzo motivo, il provvedimento del GSE non costituisce annullamento d’ufficio né revoca in autotutela di un precedente provvedimento favorevole, poiché deriva dall’esercizio del potere immanente di verifica, accertamento e controllo previsto dall’art. 42 d.lgs. n. 28/2011. L’ammissione iniziale agli incentivi si fonda sulla documentazione e sulle dichiarazioni del richiedente, mentre la concessione effettiva e definitiva presuppone la verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato reale dell’impianto. Pertanto, non si applicano il termine e gli ulteriori presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990; il GSE può verificare, durante l’intera durata del rapporto incentivante, la permanenza dei requisiti e recuperare gli incentivi indebitamente percepiti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 septies d.l. n. 105/2010, convertito dalla l. n. 129/2010

    Le tariffe incentivanti del D.M. 19 febbraio 2007 sono riconosciute ai soggetti che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato entro il medesimo termine la fine dei lavori e abbiano fatto entrare in esercizio l’impianto entro il 30 giugno 2011.

    La norma è di stretta applicazione e richiede che entro il 31 dicembre 2010 sia completata l’installazione dell’impianto nella sua interezza, inclusi i dispositivi di protezione e isolamento elettrico; la mera capacità dell’impianto di produrre energia non è sufficiente.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011

    L’erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza.

    La disposizione attribuisce al GSE un potere immanente di verifica, accertamento e controllo e mantiene, in presenza di violazioni rilevanti, il potere di disporre la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme già erogate; la decurtazione non sostituisce automaticamente la decadenza.

  • D.M. 31 gennaio 2014, Allegato 1, lett. a)

    Presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi.

    La falsa attestazione o rappresentazione di dati non veritieri in relazione alla richiesta di incentivi integra una violazione rilevante, qualificata come la più grave tra quelle indicate dall’Allegato 1, e legittima la decadenza dagli incentivi.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non si applica ai provvedimenti del GSE adottati all’esito di controlli su fatti e requisiti non previamente accertati, perché tali provvedimenti non costituiscono annullamento d’ufficio di un precedente atto favorevole, ma esercizio del potere di verifica previsto dalla normativa sugli incentivi.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso a tariffe incentivanti subordinate al completamento dell’impianto entro un termine legislativo, l’impianto può considerarsi ultimato soltanto quando siano installate e funzionanti tutte le componenti essenziali previste dalla disciplina tecnica, inclusi i dispositivi di protezione e isolamento; la mera produzione di energia non dimostra il completamento dell’installazione.
  • La falsa dichiarazione resa dal richiedente circa il completamento dell’impianto entro il termine previsto integra una violazione rilevante della disciplina sugli incentivi e può giustificare la decadenza dalle tariffe e il recupero delle somme già erogate.
  • La previsione della decurtazione dell’incentivo non esclude il distinto potere di disporre la decadenza quando la violazione accertata sia rilevante e consista nella presentazione di dati non veritieri in relazione alla richiesta di incentivi.
  • Il controllo successivo del GSE volto ad accertare la corrispondenza tra la situazione reale dell’impianto e le dichiarazioni rese dal richiedente costituisce esercizio di un potere immanente di verifica, accertamento e controllo, non annullamento d’ufficio in autotutela.
  • Poiché l’ammissione iniziale agli incentivi è subordinata alla successiva verifica dei dati e dei requisiti, il GSE può esercitare il controllo durante l’intera durata del rapporto incentivante; a tale attività non si applicano il termine e gli altri presupposti dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi alle impreseImpianti da fonti rinnovabiliAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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