Cassazione Penale, Ordinanza n. 03073/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non fondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche perché la motivazione della Corte di appello era adeguata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello censurando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la difesa sosteneva, in sostanza, che tale diniego non fosse adeguatamente motivato. La Cassazione, però, rileva che la Corte territoriale aveva giustificato in modo sufficiente l'esercizio del potere discrezionale valorizzando due elementi: il fatto che l'imputata aveva commesso il reato mentre era sottoposta a misura cautelare non detentiva per altra causa e la circostanza che la confessione fosse strettamente collegata all'essere stata colta in flagranza di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono affidate a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve essere adeguatamente motivata; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto legittimo sulla base della gravità del fatto e del contesto in cui è stato commesso.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la sentenza di merito esplicita, in modo non apparente, gli elementi fattuali ritenuti ostativi alla concessione, nell'ambito della discrezionalità del giudice.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio può valorizzare la commissione del fatto in pendenza di misura cautelare e la natura non spontanea della confessione, se tali elementi sono logicamente collegati alla valutazione negativa della personalità dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica non idonea a superare una motivazione congrua e non manifestamente illogica della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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