Cassazione Civile, Ordinanza n. 31752/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Un condominio aveva ottenuto due decreti ingiuntivi nei confronti di una condòmina per importi collegati, secondo quanto emerge dalla sentenza, all’attività dell’amministratore condominiale e alla gestione di una controversia con una società conduttrice di un locale. La condòmina aveva proposto opposizione; il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e confermato i decreti. In appello la condòmina aveva dedotto: l’omessa pronuncia sull’indebito frazionamento della pretesa monitoria, poiché entrambe le ingiunzioni si fondavano sul medesimo titolo rappresentato dalla delibera assembleare di approvazione del consuntivo 2015 e del preventivo 2016; la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il debitore fosse la società conduttrice e non la proprietaria; l’erroneità della qualificazione come straordinaria dell’attività dell’amministratore. Il tribunale aveva accolto i primi due motivi d’appello, revocando i decreti: da un lato, aveva ritenuto che le due domande monitorie avessero il medesimo fatto costitutivo e integrassero un abuso dello strumento processuale per duplicazione dell’azione in assenza di interesse concreto; dall’altro, aveva affermato l’inefficacia della delibera nei confronti dell’appellante e, comunque, la possibile rinuncia assembleare al credito, richiamando anche un accordo transattivo con la società conduttrice. Il condominio ricorreva per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. e dei principi sul frazionamento del credito, sostenendo che il tribunale avesse applicato indebitamente il principio delle Sezioni Unite n. 4090/2017 e che i due crediti avessero fatto costitutivo distinto perché riferiti a consuntivo 2015 e preventivo 2016; violazione della l. n. 392/1978 sulla ripartizione delle spese tra proprietario e conduttore, censurando la ritenuta legittimazione passiva del conduttore e l’interpretazione della delibera assembleare e della transazione del 16 settembre 2016. La Cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva specificamente indicato né trascritto il contenuto dei documenti decisivi su cui fondava le censure, né la loro collocazione negli atti. Poiché tale motivo investiva una ratio decidendi autonoma e sufficiente sulla legittimazione passiva, il primo motivo, relativo al frazionamento del credito, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per mancata difesa dell’intimata, con attestazione dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condominio. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto fondato su documenti non adeguatamente trascritti o localizzati nel ricorso. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché la decisione impugnata era sorretta anche da un’autonoma ratio decidendi sulla legittimazione passiva, non utilmente aggredita. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la controparte non ha svolto difese; è stato disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 40 e 104 c.p.c. come norma asseritamente violata nella censura sul frazionamento del credito, senza un esame di merito da parte della Corte per la declaratoria di inammissibilità del motivo.
Richiamato dal ricorrente in tema di cumulo/frazionamento delle domande; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità del primo motivo derivata dal rigetto/inammissibilità della censura autonoma.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate sul tema del frazionamento; nessuna interpretazione sostanziale della Corte, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i documenti su cui si fonda la censura, trascrivendone o sintetizzandone adeguatamente il contenuto rilevante e specificandone la collocazione negli atti; la sua violazione comporta inammissibilità del motivo.
L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 9
Richiamata dal ricorrente per sostenere la ripartizione legale delle spese tra proprietario e conduttore; la Corte non decide sul merito della questione per inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti, il ricorrente deve adempiere rigorosamente all’onere di specificità: deve riportare o riassumere in modo completo e pertinente il contenuto degli atti decisivi e indicarne con precisione la collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, la censura che non aggredisce utilmente una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze rivolte alle altre, poiché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione della decisione.
- La contestazione della legittimazione passiva o della titolarità del credito, se costruita sull’interpretazione di delibere assembleari o accordi transattivi, richiede puntuale allegazione e trascrizione del contenuto degli atti da parte del ricorrente; non bastano riferimenti frammentari o generici.
- La Corte di cassazione non esamina il merito delle censure quando il motivo difetta dei requisiti di autosufficienza e specificità, anche se la questione sostanziale prospettata potrebbe essere astrattamente rilevante.
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