Cassazione Penale, Sentenza n. 12987/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: 1) Gravame contro la condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) per mancata prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che Natto sia stato colui che ha accompagnato Marotta e che avesse la consapevolezza della provenienza illecita dell'auto; si censura l'insufficiente valorizzazione degli elementi probatori colleganti il ricorrente alla disponibilità del veicolo di provenienza furtiva. 2) Censura per la negazione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.), ritenuta non motivata adeguatamente perché non avrebbe considerato parametri individualizzanti quali natura dei reati, tipo di devianza, qualità dei comportamenti, distanza temporale e occasionalità della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, rilevando che gli elementi assunti dalla corte territoriale (presenza a bordo del veicolo al momento dell'incidente; presenza "in compagnia" di Marotta quando al perito fu mostrato un veicolo corrispondente a quello di provenienza furtiva) sono ambigui e inidonei a provare la consapevolezza, al momento dell'acquisto/possesso, della provenienza delittuosa del bene. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il reato di ricettazione è istantaneo e richiede la consapevolezza della illecita provenienza al momento in cui l'agente consegue il possesso; l'uso successivo del bene non basta a configurare il reato. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte interpreta il reato come istantaneo: si richiede la consapevolezza della provenienza illecita al momento del conseguimento del possesso; l'uso successivo del bene non è sufficiente a fondare la responsabilità per ricettazione.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiamato in relazione ai delitti contestati (ricettazione e altri); la Corte esamina se vi sia prova di compartecipazione consapevole del ricorrente.
Il reato di truffa era stato contestato ma poi prescritto; la scala fattuale collegata alla truffa è richiamata per valutare il contesto probatorio complessivo.
artt. 477 e 482 cod. pen. (falsificazione di targhe e reati connessi)
Riferiti per il capo di contraffazione delle targhe; anche questo reato è stato dichiarato prescritto e rilevante per la ricostruzione complessiva dei fatti.
art. 61 n. 2 cod. pen. (circostanza aggravante)
Richiamata nella contestazione delle aggravanti applicate nel giudizio di merito.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Oggetto del secondo motivo di ricorso: si contesta la negazione delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione e considerazione dei parametri individualizzanti.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato in relazione alla critica sulla determinazione della pena e alla mancata valorizzazione delle circostanze attenuanti.
art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen. e art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norme procedurali richiamate per constatare che non è stata richiesta la trattazione orale e che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; la requisitoria scritta del Procuratore generale è stata acquisita ai fini della decisione.
Massime di principio
- Per integrare il reato di ricettazione è necessario provare che l'agente avesse la consapevolezza della provenienza illecita al momento in cui ha acquisito il possesso del bene; prove basate solo su utilizzo successivo o sulla semplice presenza insieme ad altri non sono sufficienti.
- La natura istantanea della ricettazione esclude che la sola adesione successiva all'uso del bene possa costituire compartecipazione morale al reato commesso in precedenza da altri.
- Quando l'identità tra il bene usato dal ricorrente e il bene riconosciuto come provento del furto non è certa, la valutazione probatoria deve essere particolarmente rigorosa: l'ambiguità dei dati probatori può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Le corti devono motivare adeguatamente la negazione delle circostanze attenuanti generiche considerando tutti i parametri individualizzanti (natura del reato, storia personale, marginalità dell'offensività, tempo trascorso, occasionalità della recidiva); la mera invocazione dei precedenti senza valutazione dettagliata può essere insufficiente.
- In caso di valutazione probatoria controversa e non univoca, la Cassazione tende ad annullare e rinviare per consentire una nuova valutazione della complessiva vicenda fattuale da parte del giudice di merito.
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