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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05792/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. In particolare, ha contestato le ragioni poste a fondamento della mancata massima riduzione della pena nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che le censure investissero esclusivamente il trattamento punitivo e che la motivazione del giudice di merito fosse sufficiente e non illogica, avendo valorizzato negativamente le modalità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano non consentite in sede di legittimità perché dirette a contestare la misura della pena, profilo sorretto da motivazione ritenuta adeguata. La Corte territoriale aveva infatti spiegato il mancato riconoscimento della massima riduzione delle attenuanti generiche richiamando le modalità del fatto e il bilanciamento con la specificità della vicenda. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse e ridotte nella misura ritenuta congrua dal giudice di merito; non esiste un obbligo di massima riduzione, purché la scelta sia motivata in relazione alla specificità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato come base normativa delle attenuanti generiche e della valutazione discrezionale sulla misura della riduzione di pena.

Massime di principio

  • Le doglianze che investono esclusivamente la quantificazione della pena sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione non illogica e adeguata.
  • Il giudice di merito assolve l'obbligo motivazionale sulla misura della riduzione per attenuanti generiche anche con una motivazione sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni della scelta.
  • La mancata concessione della massima riduzione delle attenuanti generiche non integra violazione di legge se il giudice ha valutato negativamente elementi concreti della condotta, come le modalità del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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