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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34824/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario vicino)

La controversia

La controversia nasce da una denuncia di nuova opera proposta da alcuni proprietari confinanti, i quali lamentavano che, durante lavori di riadattamento di un fabbricato adiacente, erano state aperte tre finestre sulla facciata prospiciente il loro cortile, alterando la situazione preesistente, che secondo la loro prospettazione era caratterizzata soltanto da alcune luci. Il Pretore rigettò la domanda e rimise le parti al giudizio di merito; il Tribunale ritenne che le aperture non fossero vedute ma luci e ne ordinò la regolarizzazione ai sensi delle norme codicistiche sulle luci. La Corte d'appello, adita dai convenuti, riformò la decisione, affermando che dalle planimetrie prodotte non era possibile ricostruire l'altezza originaria delle aperture e quindi verificare se vi fosse stata una modificazione rispetto allo stato quo ante. Nel ricorso per cassazione, proposto dall'erede degli attori, si denunciava in primo luogo la violazione degli artt. 901 e 902 c.c., sostenendo che il Tribunale non aveva imposto il ripristino dello stato precedente, ma la regolarizzazione di luci già ritenute irregolari; gli altri motivi censuravano, rispettivamente, il fraintendimento della portata della statuizione di primo grado e l'omesso esame degli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che, una volta qualificata l'apertura come luce e non come veduta, ciò che rileva è la conformità dell'apertura attuale alle prescrizioni di legge, non la prova di una modifica rispetto alla situazione precedente. Poiché il proprietario del fondo vicino può sempre chiedere la regolarizzazione delle luci prive dei requisiti legali, la Corte d'appello aveva errato nel ritenere decisiva l'impossibilità di ricostruire lo stato originario delle aperture. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 901 c.c.

    disciplina i requisiti delle luci; le aperture che non abbiano i caratteri di veduta o prospetto e risultino prive dei requisiti legali sono sottoposte alla relativa regolazione.

  • art. 902 c.c.

    l'apertura che non abbia carattere di veduta o prospetto è considerata luce; il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione quando non rispetti le prescrizioni di legge.

  • art. 905 c.c.

    riguarda le vedute, cioè le aperture che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo vicino; la disciplina è distinta da quella delle luci.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento della Corte d'appello per escludere il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma tale profilo non è stato oggetto di autonoma censura decisiva in cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    evocato per affermare la decadenza dalla facoltà di impugnare della parte estromessa per decorso del termine lungo.

  • art. 332 c.p.c.

    la notificazione del ricorso per cassazione va effettuata anche alla parte estromessa dal giudizio di appello, salvo che la statuizione di estromissione sia stata impugnata.

Massime di principio

  • In materia di aperture tra fondi contigui, la qualificazione dell'apertura come veduta o come luce è decisiva: se l'apertura non integra i requisiti della veduta, va trattata come luce ed è soggetta alla disciplina degli artt. 901 e 902 c.c.
  • Quando l'apertura sia qualificata come luce irregolare, il proprietario del fondo vicino può sempre chiedere la regolarizzazione, senza che sia necessario dimostrare una modificazione rispetto alla situazione originaria.
  • La domanda di regolarizzazione delle luci ha un oggetto diverso dalla domanda di eliminazione delle vedute: per le vedute il rimedio è la chiusura o l'arretramento, mentre per le luci il rimedio è la semplice regolarizzazione.
  • L'eventuale mantenimento delle medesime caratteristiche preesistenti delle aperture non basta, da solo, a escludere il diritto del vicino alla regolarizzazione se le aperture non rispettano i requisiti legali attuali.
  • In presenza di estromissione di una parte in appello, il ricorso per cassazione deve essere notificato anche alla parte estromessa, salvo che la statuizione di estromissione non sia stata impugnata; tuttavia, se la parte è ormai decaduta dal potere di impugnare, la mancata notificazione non impone integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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