Cassazione Penale, Sentenza n. 6181/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché la ricorrente ha validamente rinunciato al gravame con atto sottoscritto personalmente e autenticato dal difensore. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che, sul gravame del pubblico ministero avverso il provvedimento del GIP, aveva applicato nei suoi confronti gli arresti domiciliari e aveva ritenuto sussistente, quanto meno in termini di gravi indizi, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. in relazione a vari capi di imputazione (capo 3), 4), 5), 6) collegati a reati tributari ex d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). I motivi dedotti erano: (i) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 416-bis, comma 1 c.p., perché il Tribunale avrebbe fondato la sussistenza dell'aggravante su mere supposizioni e su conversazioni non idonee a provare la consapevolezza, senza motivazione specifica rispetto alla posizione della Di Cesare e, in parte, riproducendo argomentazioni tratte da un altro procedimento; (ii) errata applicazione dell'art. 273, comma 3 c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura senza considerare l'intervenuto decorso del tempo rispetto ai fatti (2019) e la conseguente incidenza sull'attualità delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Si contestava l'applicazione dell'aggravante per 'agevolazione mafiosa'; la Corte evidenzia che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi e della rappresentazione soggettiva richiede motivazione specifica e non può limitarsi a mere deduzioni indiziarie prive di riferimento alla posizione di ciascun concorrente
Riferimento alla partecipazione in concorso nei reati contestati; la questione relativa alla responsabilità concorrente è rilevante ai fini dell'accertamento della consapevolezza della finalità di agevolazione
art. 5 e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamati in relazione ai capi di imputazione fiscal-tributari (illeciti connessi): utilizzati per descrivere i fatti per i quali si valutava l'aggravante mafiosa
art. 273, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione delle esigenze cautelari; il ricorrente aveva censurato la mancata considerazione del tempo decorso rispetto ai fatti, rilevando che l'attualità delle esigenze cautelari deve essere valutata con riferimento alla concretezza e al momento
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Articolo invocato dalla ricorrente per censurare vizi di motivazione e violazioni di legge nella sentenza impugnata; la censura verteva sull'erronea applicazione delle norme sostanziali e procedurali richiamate
Prevede la sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione di euro 500,00 in quanto l'inammissibilità per rinuncia non esenta dalla sanzione prevista
Massime di principio
- La rinuncia personale e validamente formalizzata da parte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- In tema di aggravante 'agevolazione mafiosa' (art. 416-bis), il giudice deve motivare in modo specifico e circostanziato circa la sussistenza dei gravi indizi e della rappresentazione soggettiva per ciascun concorrente: non è sufficiente richiamare argomentazioni generiche o provvedimenti assunti in altri procedimenti senza adattarle al caso concreto.
- Le conversazioni o elementi indiziari vanno valutati criticamente per dimostrare la consapevolezza della finalità di agevolazione: occorre collegare elementi probatori alla posizione personale dell'imputato.
- L'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari devono essere valutate anche alla luce del tempo trascorso dai fatti; la motivazione che omette tale verifica può essere censurata.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non esclude automaticamente l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dall'ordinamento processuale (art. 616 c.p.p.), salvo diversa documentazione che giustifichi l'assenza di responsabilità del ricorrente.
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