Cassazione Civile, Ordinanza n. 12877/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda l’opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da una società in liquidazione che aveva chiesto l’ammissione di un credito molto rilevante, fondato sul saldo di tre conti correnti bancari intestati alla fallita e sugli importi asseritamente dovuti da altre società del gruppo per effetto di garanzie fideiussorie prestate dalla stessa fallita nell’ambito di una convenzione di ristrutturazione sottoscritta nel 1988 con un pool di banche. Il Tribunale, dopo un precedente provvedimento cassato dalla Corte, ha respinto l’opposizione: per la parte relativa ai tre conti correnti ha ritenuto prescritto il credito; per la parte residua ha ritenuto invalida o inefficace la fideiussione perché soggettivamente e oggettivamente indeterminata, estranea all’oggetto sociale e priva di vantaggi compensativi. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il decreto non avrebbe rispettato il principio di diritto della sentenza rescindente del 2016 circa la natura ricognitiva della convenzione del 5 agosto 1988 e la sua rilevanza ai fini dell’insinuazione al passivo; 2) violazione degli artt. 2935, 2943 e 2944 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione e di dichiarazioni con cui i debiti sarebbero stati riconosciuti; 3) violazione della l. n. 154 del 1992 e dell’art. 1938 c.c., contestando la declaratoria di invalidità della fideiussione omnibus per indeterminatezza soggettiva e oggettiva, per estraneità all’oggetto sociale e per assenza di vantaggi compensativi; 4) il testo disponibile non consente di ricostruire con certezza il quarto motivo, poiché la motivazione riportata si concentra sui primi tre. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e fondato il terzo, richiamando i principi sulla determinabilità dei soggetti garantiti, sulla validità delle fideiussioni omnibus anteriori alla l. n. 154 del 1992 e sul criterio della strumentalità rispetto all’oggetto sociale, nonché l’irrilevanza, di per sé, della sola mancanza di un vantaggio compensativo come motivazione automatica di invalidità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo per insussistenza della dedotta violazione dell’art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della censura e difetto di autosufficienza, e ha accolto il terzo motivo, cassando il decreto impugnato sul punto relativo alla validità della fideiussione e al conseguente trattamento del credito residuo. Dal testo disponibile non emerge in modo completo la statuizione finale di rinvio, ma l’accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione della decisione nella parte in cui aveva escluso il credito per invalidità della garanzia. Il quadro complessivo mostra quindi un esito solo parzialmente favorevole alla ricorrente, con conferma della decisione impugnata quanto alla prescrizione dei crediti da conto corrente e rimessione della questione sulla fideiussione al giudice di rinvio per nuovo esame secondo i principi enunciati.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza rescindente; non vi è violazione se la nuova decisione applica tali principi e fonda il rigetto su una diversa ragione autonoma non coperta dal dictum rescindente
richiamato nel motivo sulla prescrizione per contestare la decorrenza del termine
richiamato per sostenere l’efficacia interruttiva di atti e riconoscimenti del debito
richiamato per il riconoscimento del debito come causa interruttiva della prescrizione
prima della modifica del 1992 la fideiussione omnibus poteva essere valida anche senza importo massimo determinato; la sopravvenienza della l. n. 154/1992 non incide retroattivamente sulla validità originaria, ma può produrre nullità sopravvenuta per il periodo successivo all’entrata in vigore
le modifiche introdotte dall’art. 10 operano solo decorso il termine previsto dall’art. 11; non travolgono la validità delle fideiussioni anteriori fino a quel momento
l’oggetto della fideiussione omnibus è determinabile per relationem quando i rapporti garantiti siano individuabili secondo criteri oggettivi e sottratti al mero arbitrio della banca
richiamato nella precedente sentenza rescindente per valorizzare la portata ricognitiva della convenzione come promessa o ricognizione di debito
richiamato per il tema della data certa e dell’opponibilità del documento alla massa fallimentare
richiamati nella sentenza rescindente sul rapporto tra insinuazione al passivo e opponibilità dei documenti alla massa
richiamato in relazione al ricorso avverso lo stato passivo e all’esame delle prove necessarie per la quantificazione del credito
richiamato nella sentenza rescindente a proposito della richiesta di esibizione e dell’esame dei mezzi istruttori ai fini della quantificazione del credito
richiamato nella sentenza rescindente nel contesto della qualificazione degli effetti della convenzione sul debito
richiamato nella sentenza rescindente insieme ad altre norme, senza che dal testo emergano specifiche statuizioni autonome
richiamato nella sentenza rescindente nel contesto della disciplina delle garanzie e della convenzione del gruppo
richiamato con riferimento alla disciplina delle fideiussioni omnibus e alle innovazioni della l. n. 154/1992
richiamati per affermare che, nelle società di persone, gli atti di amministrazione possono comprendere anche atti dispositivi strumentali agli scopi sociali
Massime di principio
- La violazione dell’art. 384 c.p.c. ricorre solo se il giudice di rinvio si discosta dai principi di diritto vincolanti della sentenza rescindente; non vi è violazione quando il giudice si conforma a tali principi e rigetta la domanda per una autonoma ratio decidendi non già coperta dalla decisione rescindente.
- Nel ricorso per cassazione, una censura fondata su un fatto o su un atto processuale non trattato nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove quel fatto o atto sia stato dedotto nel giudizio di merito; l’onere di autosufficienza vale anche per dimostrare la decisività del fatto ai fini del vizio motivazionale.
- Prima della riforma del 1992, una fideiussione omnibus prestata a garanzia di obbligazioni presenti e future verso banca non è invalida per mancanza di un importo massimo garantito se l’oggetto è comunque determinabile per relationem secondo criteri oggettivi e non rimessi al mero arbitrio del creditore.
- La sopravvenuta entrata in vigore della disciplina che richiede l’indicazione dell’importo massimo garantito non incide retroattivamente sulla validità originaria della fideiussione, ma può determinare l’invalidità solo per il periodo successivo all’efficacia della nuova legge.
- Ai fini della compatibilità di un atto con l’oggetto sociale, il criterio decisivo è la strumentalità concreta dell’atto rispetto all’attività sociale, non la sua mera previsione astratta nello statuto o nell’atto costitutivo.
- Nel valutare la validità di una garanzia prestata da una società nell’interesse del gruppo, il riferimento ai vantaggi compensativi non può sostituire l’accertamento della pertinenza dell’atto all’oggetto sociale; l’assenza di un vantaggio immediato non basta, da sola, a fondare l’invalidità dell’atto.
- L’indeterminatezza soggettiva non invalida il negozio quando i destinatari siano comunque determinabili mediante criteri obiettivi, poiché ciò consente di individuare con certezza i soggetti cui imputare gli effetti dell’atto.
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