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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00429/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso per il residuo di un mutuo fondiario concesso a una società debitrice principale poi fallita. Il credito era azionato nei confronti di due garanti autonomi persone fisiche e di una società garante. Gli opponenti avevano eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo, sostenendo la competenza di diversi fori di residenza. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione solo per i garanti persone fisiche, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo nei loro confronti per incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il foro del consumatore. La società ricorrente ha proposto regolamento di competenza sostenendo che i fideiussori non potessero qualificarsi consumatori, perché intrattenevano rapporti societari e di colleganza con la debitrice principale tali da integrare un collegamento funzionale con l’attività d’impresa; chiedeva quindi la competenza del Tribunale di Bergamo, foro della banca previsto nel contratto di mutuo. Il ricorso si fondava sull’erronea applicazione dei principi giurisprudenziali nazionali ed europei in tema di qualificazione del fideiussore come consumatore e sulla conseguente erronea individuazione del foro competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato il motivo perché il mero fatto che i garanti persone fisiche avessero ruoli o partecipazioni in società collegate alla debitrice principale non era sufficiente a escludere la loro qualità di consumatori. Per attribuire al garante la qualifica di professionista, rilevante ai fini dell’esclusione del foro consumeristico, occorre un collegamento funzionale qualificato con la società debitrice, come un potere gestorio diretto o una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della stessa. Poiché i fideiussori non erano soci né amministratori della società debitrice principale, è stata confermata l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo e la competenza dei tribunali del luogo di residenza dei garanti consumatori. Le spese sono state rimesse al merito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 12 del contratto di mutuo

    clausola di foro esclusivo invocata dalla banca/cessionaria, ritenuta però recessiva rispetto al foro del consumatore se il garante persona fisica è qualificabile come consumatore

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005

    richiamato come base del foro inderogabile del consumatore

  • art. 36 d.lgs. 206/2005

    richiamato per affermare l’inderogabilità della competenza del foro consumeristico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contratto di garanzia prestato da persona fisica, la qualità di consumatore va valutata con riferimento al solo contratto di garanzia e alla posizione del garante, senza considerare automaticamente la natura imprenditoriale del rapporto principale garantito.
  • Il fideiussore persona fisica può essere escluso dall’area consumeristica solo se agisce nell’ambito della propria attività professionale o in presenza di un collegamento funzionale qualificato con la società garantita, non essendo sufficiente un generico interesse economico o societario indiretto.
  • Ai fini dell’esclusione del foro del consumatore, il collegamento tra garante e società debitrice deve emergere da elementi significativi, quali un potere di amministrazione della società garantita o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale.
  • La presenza di rapporti tra il garante e società collegate alla debitrice principale, senza coinvolgimento nella gestione della società garantita, non basta a trasformare la fideiussione in atto strumentale all’attività d’impresa del debitore principale.
  • Quando il garante persona fisica sia qualificabile come consumatore, la competenza territoriale è inderogabile e prevale sulla clausola contrattuale di foro esclusivo pattuita a favore della banca.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneMutuo
RamiProcesso civileConsumatoriBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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