Cassazione Penale, Sentenza n. 24327/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li ha riformati, contestando la valutazione delle prove e la motivazione: (i) la valutazione sull'assenza di interesse economico dei fratelli Pia a predisporre una scrittura falsa e l'attribuzione della firma a Bava (violazione art. 192 cod. proc. pen. e motivazione manifestamente illogica); (ii) l'attribuzione di responsabilità a Bisceglia per le dichiarazioni rese ai Carabinieri, sostenendo che si è limitata a riferire quanto detto dal figlio (violazione art. 368 cod. pen. e illogicità motivazionale); (iii) l'erronea valutazione dei tabulati telefonici, avendo la Corte considerato solo una delle utenze di Claudio Pia e trascurato incongruenze nei dati; (iv) la illegittima riforma in pejus della decisione del Tribunale con revoca dei benefici (sospensione condizionale e non menzione) in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero (violazione art. 597 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito argomentazioni non manifestamente illogiche e congrue: la consulenza grafologica ha accertato la firma autentica di Bava e la falsità delle firme dei Pia; le dichiarazioni di Bisceglia sono state considerate dalla Corte come indicanti la sua presenza e partecipazione all'incontro; i rilievi sui tabulati telefonici non inficiano le risultanze complessive delle indagini. Quanto alla revoca dei benefici concessi in primo grado a Bisceglia, la Corte ha ritenuto legittima la revoca per l'emersione di cause ostative (esistenza di condanne irrevocabili, tra cui una per calunnia), anche se il Pubblico ministero non aveva impugnato la decisione di primo grado. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla calunnia: la Corte ha ritenuto configurato il reato perché i ricorrenti avrebbero accusato consapevolmente persone innocenti mediante querela corredata da scrittura privata falsa
Norma sul concorso di persone nel reato: applicata per attribuire la partecipazione di più soggetti al fatto illecito
Richiamata nella qualificazione delle circostanze e nella determinazione della responsabilità/pena in caso di concorso e aggravanti (come indicato nella sentenza)
Riguarda l'onere di motivazione e la valutazione delle prove: i ricorrenti ne denunciavano la violazione per presunta illogicità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata
Richiamata dai ricorrenti in relazione al divieto di riforma in peius senza impugnazione del PM; la Corte ha comunque ritenuto legittima la revoca dei benefici per l'emersione di cause ostative note al giudice d'appello
art. 164, comma quarto, cod. pen.
Norma sulle condizioni della sospensione condizionale della pena: la sentenza ha richiamato che la sospensione può essere revocata se emergono cause ostative ignorate dal giudice di primo grado
Massime di principio
- La Corte d'appello ha ampia discrezionalità nella valutazione globale delle prove tecniche (es. consulenza grafologica) e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se non risulta manifesta illogicità o travisamento chiaro e specifico della prova
- Per contestare con successo la valutazione delle dichiarazioni testimoniali occorre dimostrare un travisamento definito e non opinabile del significato intrinseco delle dichiarazioni; deduzioni generiche non sono sufficienti
- La mancata produzione o lo sviluppo parziale di tabulati telefonici può essere considerato non decisivo se la valutazione di merito ritiene che, complessivamente, le altre risultanze investigative siano coerenti e probatorie
- La revoca di benefici (sospensione condizionale, non menzione) può essere legittimamente disposta in sede d'appello se emergono cause ostative ignote al giudice di primo grado, anche in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero; quindi è essenziale verificare l'esistenza di precedenti penali irrevocabili quando si richiedono detti benefici
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe puntare su elementi concreti e specifici (perizie alternative, completezza dei tabulati, testimonianze dirette che smentiscano la consulenza tecnica) e indicare esattamente dove la motivazione di merito sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria
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