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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09601/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14 luglio 2025, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche su tale aggravante. In fatto, la decisione di merito aveva valorizzato il sequestro di oltre 33 kg lordi di hashish, con principio attivo pari a 2,588 kg, nonché l'inserimento dell'imputato in un contesto di traffico organizzato di stupefacenti di elevato spessore, desunto anche da immagini rinvenute su uno dei telefoni sequestrati. La Corte aveva inoltre considerato congrua la pena anche alla luce del quantitativo di droga e di un precedente penale specifico. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare vizi logici manifesti della valutazione di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero già state adeguatamente vagliate e respinte in appello con motivazione corretta e non manifestamente illogica, sicché non erano rivalutabili in sede di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, e non ravvisandosi assenza di colpa nella sua determinazione, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    L'aggravante è stata ritenuta integrata in ragione dell'ingente quantitativo di stupefacente e dell'inserimento dell'imputato in un traffico organizzato di elevato spessore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è applicabile quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di fatto del giudice di merito quando essa sia sorretta da argomentazione non manifestamente illogica e la ricorrente riproponga soltanto censure già esaminate e disattese.
  • L'aggravante collegata alla rilevanza dell'attività di traffico di stupefacenti può essere desunta, oltre che dal quantitativo sequestrato, anche da elementi sintomatici del contesto organizzato di riferimento e da ulteriori riscontri fattuali.
  • La doglianza sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve nella mera richiesta di una diversa valutazione del fatto e della pena già motivata dal giudice di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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