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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13835/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per usura (artt. 110 e 644 c.p.) sostenendo l'insussistenza dell'aggravante dello "stato di bisogno" della persona offesa (Pasqualina Di Santo). Le censure riguardano: errore di rubrica dell'imputazione (mancata indicazione formale del quinto comma dell'art. 644 c.p.), carenza o contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dello stato di bisogno; argomentazione che la persona offesa fosse solvibile (entrate mensili, patrimonio immobiliare) e quindi non in "stato di bisogno" ma in una situazione reversibile di difficoltà economica; dedotte violazioni di legge e nullità del procedimento relativamente alla correlazione fra imputazione e condanna; richiesta di riesame delle prove e della valutazione del tasso di interesse praticato (20% mensile, 240% annuo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che: la descrizione fattuale nell'imputazione era sufficientemente specifica nonostante la errata indicazione formale delle norme; lo "stato di bisogno" può essere dedotto anche dal solo livello manifestamente spropositato degli interessi (nel caso, 20% mensile = 240% annuo), integrato dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle risultanze di merito; la Corte d'appello ha effettuato corretta valutazione delle prove e motivazione non carente. Sono stati quindi rigettati i ricorsi (compresi i motivi aggiunti), confermate le condanne di merito e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, [...], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria»

    Distinzione tra usura "in concreto" (terzo comma: condizioni di difficoltà economica o finanziaria) e aggravante dello "stato di bisogno" (quinto comma, n.3). La Corte conferma che lo stato di bisogno è più grave ma può essere provato anche dalla sola entità manifestamente spropositata degli interessi.

  • art. 417 cod. proc. pen.

    Richiesta di enunciazione chiara e specifica del fatto e delle circostanze aggravanti nell'imputazione: la Corte ritiene ottemperata la prescrizione perché la descrizione fattuale era puntuale, rendendo irrilevante l'errata indicazione formale della norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dai ricorrenti per dedurre errori di diritto, vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non consentite perché mirano a rivalutare il merito.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Declaratoria di inammissibilità travolge anche i motivi aggiunti presentati; i motivi aggiunti sono dunque stati anch'essi dichiarati inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (multa a favore della Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato o colpevole.

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. a)

    Richiamata nella prospettazione difensiva (diritto a un processo equo, chiarezza dell'imputazione); la Corte non ha ritenuto sussistente violazione dato che la fattispecie era descritta chiaramente.

Massime di principio

  • Lo "stato di bisogno" ai sensi dell'art. 644 c.p. è una condizione che limita fortemente la libertà di scelta della vittima e può essere dimostrato anche dalla sola smisurata entità degli interessi praticati: un tasso manifestamente spropositato può far ragionevolmente presumere che solo una persona in stato di bisogno avrebbe accettato tali condizioni.
  • La distinzione fra "condizioni di difficoltà economica/finanziaria" (usura in concreto) e lo "stato di bisogno" è rilevante ma non rigida: esiste una progressività e la macroscopicità del tasso può superare la linea di demarcazione verso l'aggravante.
  • Errori formali nella rubrica dell'imputazione (mancata indicazione del comma o della specifica aggravante) non determinano nullità se la descrizione del fatto e delle circostanze aggravanti è sufficientemente chiara e specifica, così da non comprimere il diritto di difesa.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito e delle prove: censure che richiedono la riconsiderazione delle emergenze istruttorie o del convincimento dei giudici di merito sono, di regola, inammissibili o destinate al rigetto.
  • Chi propone ricorsi manifestamente infondati o dirigendo censure generiche rischia non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).

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