Cassazione Penale, Sentenza n. 13835/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per usura (artt. 110 e 644 c.p.) sostenendo l'insussistenza dell'aggravante dello "stato di bisogno" della persona offesa (Pasqualina Di Santo). Le censure riguardano: errore di rubrica dell'imputazione (mancata indicazione formale del quinto comma dell'art. 644 c.p.), carenza o contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dello stato di bisogno; argomentazione che la persona offesa fosse solvibile (entrate mensili, patrimonio immobiliare) e quindi non in "stato di bisogno" ma in una situazione reversibile di difficoltà economica; dedotte violazioni di legge e nullità del procedimento relativamente alla correlazione fra imputazione e condanna; richiesta di riesame delle prove e della valutazione del tasso di interesse praticato (20% mensile, 240% annuo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che: la descrizione fattuale nell'imputazione era sufficientemente specifica nonostante la errata indicazione formale delle norme; lo "stato di bisogno" può essere dedotto anche dal solo livello manifestamente spropositato degli interessi (nel caso, 20% mensile = 240% annuo), integrato dalle dichiarazioni della persona offesa e dalle risultanze di merito; la Corte d'appello ha effettuato corretta valutazione delle prove e motivazione non carente. Sono stati quindi rigettati i ricorsi (compresi i motivi aggiunti), confermate le condanne di merito e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
«la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, [...], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria»
Distinzione tra usura "in concreto" (terzo comma: condizioni di difficoltà economica o finanziaria) e aggravante dello "stato di bisogno" (quinto comma, n.3). La Corte conferma che lo stato di bisogno è più grave ma può essere provato anche dalla sola entità manifestamente spropositata degli interessi.
Richiesta di enunciazione chiara e specifica del fatto e delle circostanze aggravanti nell'imputazione: la Corte ritiene ottemperata la prescrizione perché la descrizione fattuale era puntuale, rendendo irrilevante l'errata indicazione formale della norma.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate dai ricorrenti per dedurre errori di diritto, vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non consentite perché mirano a rivalutare il merito.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Declaratoria di inammissibilità travolge anche i motivi aggiunti presentati; i motivi aggiunti sono dunque stati anch'essi dichiarati inammissibili.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (multa a favore della Cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato o colpevole.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. a)
Richiamata nella prospettazione difensiva (diritto a un processo equo, chiarezza dell'imputazione); la Corte non ha ritenuto sussistente violazione dato che la fattispecie era descritta chiaramente.
Massime di principio
- Lo "stato di bisogno" ai sensi dell'art. 644 c.p. è una condizione che limita fortemente la libertà di scelta della vittima e può essere dimostrato anche dalla sola smisurata entità degli interessi praticati: un tasso manifestamente spropositato può far ragionevolmente presumere che solo una persona in stato di bisogno avrebbe accettato tali condizioni.
- La distinzione fra "condizioni di difficoltà economica/finanziaria" (usura in concreto) e lo "stato di bisogno" è rilevante ma non rigida: esiste una progressività e la macroscopicità del tasso può superare la linea di demarcazione verso l'aggravante.
- Errori formali nella rubrica dell'imputazione (mancata indicazione del comma o della specifica aggravante) non determinano nullità se la descrizione del fatto e delle circostanze aggravanti è sufficientemente chiara e specifica, così da non comprimere il diritto di difesa.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito e delle prove: censure che richiedono la riconsiderazione delle emergenze istruttorie o del convincimento dei giudici di merito sono, di regola, inammissibili o destinate al rigetto.
- Chi propone ricorsi manifestamente infondati o dirigendo censure generiche rischia non solo l'inammissibilità, ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
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