Cassazione Penale, Sentenza n. 5143/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto del riesame che aveva confermato la custodia in carcere applicata dal GIP per associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e per una serie di furti pluriaggravati e falsi. Il ricorrente deduceva: (i) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.; (ii) vizio di applicazione/inosservanza degli artt. 275, comma 3-bis e 272 c.p.p.; (iii) errata valutazione del pericolo di recidiva e della inidoneità di misure meno afflittive, lamentando anche una presunta contraddizione rispetto alla più favorevole misura disposta nei confronti di un coindagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame che aveva desunto il concreto e attuale pericolo di reiterazione da elementi concreti: capacità organizzativa del gruppo, modalità delle condotte, persistenza dell'attività illecita anche dopo indagini e sequestri, e assenza di autocontrollo del ricorrente. Ha inoltre affermato che la diversa scelta cautelare per un coindagato non costituisce motivo valido perché la valutazione è individuale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale in relazione al capo di imputazione (associazione di tipo criminale). Usata come riferimento al titolo di reato ma la decisione cautelare si fonda sulle modalità concrete e sul comportamento dell'imputato.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni delittuose ma la probabilità di reiterazione desunta da modalità di condotta, personalità dell'agente e contesto socio-ambientale; la gravità del fatto può essere valorizzata nelle sue concrete manifestazioni, non in astratto.
art. 275, comma 3 e comma 3-bis cod. proc. pen.
Impongono al giudice cautelare di motivare specificamente l'inadeguatezza delle misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere. Nel caso la Corte ha ritenuto che tale motivazione sussista in ragione della continuazione dell'attività illecita e dell'assenza di autocontrollo.
Richiamata nella critica difensiva in relazione ai profili procedurali e di applicazione delle misure; la Corte non ha ritenuto sussistere inosservanze tali da annullare la decisione di merito.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (lett. b ed e). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, che non consente la rivalutazione dei fatti se la motivazione di merito è congrua.
Modifica interpretativa dell'art. 274, che impedisce di fondare il pericolo di reiterazione sulla sola gravità astratta del reato, consentendo però di valorizzare la gravità nelle concrete modalità del fatto.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria quando la decisione di cassazione non comporta rimessione in libertà; la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- Il pericolo di recidiva ai fini cautelari non richiede l'imminenza di una specifica occasione delittuosa ma la probabilità di reiterazione valutata sulle modalità del fatto, la personalità dell'agente e il contesto; pertanto la gravità va valutata nelle concrete manifestazioni.
- La persistenza dell'attività illecita anche dopo l'individuazione da parte degli investigatori, sequestri e arresti di altri soggetti costituisce elemento forte per ritenere inadeguate misure meno afflittive.
- La scelta della misura cautelare è necessariamente individuale: differenze di trattamento tra coindagati non costituiscono di per sé vizio se la valutazione sulle esigenze cautelari è motivata per ciascuna posizione.
- Il giudice del riesame deve motivare specificamente perché le misure alternative (arresti domiciliari, controlli elettronici, obblighi) siano inidonee a interrompere i contatti illeciti; valutazioni congruenti sul punto sono difficilmente rimovibili in cassazione.
- In cassazione il sindacato è di legittimità: non è ammessa una rivalutazione dei fatti ove la motivazione di merito sia coerente e non manifestamente illogica; le censure di merito vanno presentate nei gradi di merito.
- Per gli difensori, per contrastare efficacemente una custodia in carcere occorre fornire elementi concreti che dimostrino la possibilità reale di attuare misure meno afflittive ed escludano la sussistenza del pericolo di reiterazione.
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