Cassazione Penale, Sentenza n. 7130/2022 del 01/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'interdizione dall'esercizio della professione per 12 mesi (delitti ex artt. 110, 112 n.1, 452-quaterdecies c.p.). Il motivo unico denuncia carenza/violazione della motivazione (artt. 273 c.p.p. commi 1 e 1-bis; art. 192 c.p.p. commi 3 e 4) per mancata o inadeguata risposta a deduzioni difensive precise: memoria difensiva, produzioni documentali, consulenza tecnica di parte e parere giuridico non valutati. Si censura che la gravità indiziaria sia fondata su comportamenti di altri indagati (i Bevilacqua) e non sulla posizione concreta del ricorrente; si contesta l'erronea valutazione degli obblighi del destinatario del rifiuto (con particolare riferimento alla disciplina dei trasportatori iscritti in categoria 2-bis, all'assenza di limiti quantitativi, e all'esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico), la non considerazione dell'autorizzazione unica ambientale della Ecofuturo s.r.l., l'ingiustificata attribuzione al conferitario dell'onere di controllare i FIR compilati da terzi, l'erronea valutazione del "fine di profitto" basata su un generico risparmio di spesa e l'omessa considerazione delle prove documentali sulla compatibilità dei materiali conferiti con le autorizzazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui il giudice del riesame, anche con motivazione sintetica, deve dare risposta puntuale a ciascuna deduzione difensiva e ha constatato che il Tribunale del riesame non ha valutato né risposto alla memoria difensiva, alla consulenza tecnica di parte e al parere giuridico prodotti in udienza, né ha motivato adeguatamente la ricostruzione sul "risparmio di spesa" come indice di profitto. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 307, comma 7 c.p.p., affinché proceda alla completa valutazione dei motivi di riesame e delle produzioni difensive.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen. (motivazione)
Usata per censurare la carenza di motivazione del Tribunale del riesame: il giudice del riesame deve fornire risposta puntuale alle deduzioni difensive, pena vizio rilevabile in sede di legittimità
Richiamato insieme all'art. 273 per denunciare illegittimità della motivazione e della mancata risposta alle argomentazioni difensive
Citato dalla difesa per sostenere che i trasportatori iscritti in categoria 2-bis non avrebbero limiti quantitativi per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; la Corte non si pronuncia nel merito sul punto ma rileva che la doglianza non è stata valutata dal giudice del riesame
Riferito in difesa per sostenere l'esonero dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per talune categorie e per richiamare i termini (10 giorni) per la registrazione; la Corte evidenzia che tali questioni non sono state adeguatamente esaminate dal giudice del riesame
Richiamato per sottolineare che il produttore del rifiuto è responsabile della corretta gestione e della corretta compilazione del FIR; la difesa sostiene che questo esclude responsabilità automatica del destinatario, argomentazione non valutata dal Tribunale del riesame
Citando le sanzioni amministrative per il trasporto senza formulario o con dati incompleti/inesatti; la difesa osserva che la disposizione sanziona il trasportatore e non il destinatario, profilo non affrontato dal giudice del riesame
Norma richiamata per disporre il rinvio del giudizio al Tribunale di Catanzaro competente per il nuovo esame dopo annullamento dell'ordinanza
Giurisprudenza
Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, dep. 17/07/2015 (Carbonari, Rv. 264938-01)
Richiamata per il principio secondo cui la mancata valutazione di dichiarazioni o memoria depositata al giudizio di riesame legittima l'annullamento del provvedimento che confermi la misura cautelare
Massime di principio
- Il giudice del riesame è obbligato a rispondere in modo puntuale a tutte le deduzioni difensive e a valutare le produzioni documentali e le consulenze di parte; la mancata risposta integra vizio di motivazione e può determinare annullamento in Cassazione
- La sussistenza di gravi indizi deve essere ancorata a elementi che riguardino direttamente il comportamento del ricorrente; motivazioni fondate su condotte altrui o su deduzioni generiche (p.es. "risparmio di spesa") sono insufficienti se non corroborate da elementi probatori specifici
- Questioni tecnico-normative (es.: obblighi del destinatario vs. del trasportatore, limiti quantitativi per categorie di trasportatori, obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, validità dei FIR) devono essere affrontate e valutate espressamente dal giudice del riesame: la loro omissione favorisce la riforma del provvedimento
- Se l'imputato produce autorizzazioni amministrative o documentazione (AUA, FIR, consulenze tecniche) che possono incidere sulla valutazione della illiceità delle condotte, il giudice deve motivare il motivo per cui tali elementi non scalfiscono la gravità indiziaria
- L'attribuzione di un "fine di profitto" richiede valutazioni concrete sulle entrate/uscite e sui rapporti economici contestati; valutazioni ex post e generiche non sono idonee a fondare la misura cautelare
- In presenza di omissioni motivazionali significative la Cassazione tende ad annullare e a rinviare per un nuovo esame, non ad entrare nel merito probatorio sostituendosi al giudice di merito
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