Cassazione Penale, Sentenza n. 12755/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 495 c.p. (false dichiarazioni a pubblico ufficiale), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo del reato. Sosteneva che, trovandosi in un'abitazione nella quale la polizia era entrata per eseguire un'ordinanza cautelare diretta ad altri, il controllo non era rivolto a lui e quindi egli ignora che le dichiarazioni rese (di generalità false: "Ben Arfa Mohamed", nato in Algeria il 1/01/1991) fossero destinate a essere riportate in un atto pubblico; ne consegue, a suo avviso, l'erronea ricostruzione del dolo da parte della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la contestazione rappresentasse una richiesta di rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, ed ha condiviso la motivazione della Corte d'appello che aveva ritenuto provato che il ricorrente, essendo privo di documenti e richiesto di fornire le proprie generalità, era consapevole della finalità identificativa delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale. È richiamata giurisprudenza consolidata secondo cui nel delitto di falsa attestazione inerente a qualità personali non è richiesto il dolo specifico sul fine; è sufficiente la coscienza e volontà della condotta e il reato si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua trascrizione in atto pubblico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma punisce le false dichiarazioni sulla qualità personale rese a pubblico ufficiale; la Corte ha interpretato che non richiede dolo specifico sul fine della falsità, ma solo la coscienza e volontà della condotta; il reato si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale.
Norma che prevede l'onere di versamento in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile, applicata per quantificare la somma di euro 3.000,00 in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessinnone, Rv. 207944)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la rivalutazione degli elementi di fatto è preclusa in sede di legittimità; il ricorso che si limita a chiedere diversa valutazione delle risultanze processuali è inammissibile.
Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021 (Rv. 282650)
Giurisprudenza richiamata sul punto che nel delitto di falsa attestazione inerente a qualità personali non è richiesto il dolo specifico; il reato si consuma al momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale.
Massime di principio
- La mera denuncia che il controllo non fosse "diretto" al soggetto non esclude automaticamente la consapevolezza che le proprie generalità siano richieste ad uso identificativo da parte del pubblico ufficiale: la circostanza di essere sprovvisti di documento e la richiesta esplicita delle generalità possono integrare la consapevolezza necessaria al reato.
- Nel reato di false dichiarazioni su qualità personali (art. 495 c.p.) non è necessario provare un dolo specifico sul fine della falsità: è sufficiente la coscienza e volontà di dichiarare il falso al pubblico ufficiale; il reato si perfeziona quando la dichiarazione giunge al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua trascrizione in un atto formale.
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o della motivazione del giudice di merito sono, di norma, inammissibili.
- Per proporre ricorso in cassazione efficace occorre fondare il motivo su specifiche questioni di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione, non su una diversa valutazione delle risultanze processuali.
- Quando un ricorso è dichiarato manifestamente infondato o inammissibile, possono essere disposte sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) a carico del ricorrente.
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