Cassazione Penale, Sentenza n. 44743/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Pardo impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di tentate lesioni aggravate (artt. 56, 61 n.9, 582 e 585 c.p.) per avere esploso un colpo d'arma da fuoco verso un'autovettura (Audi A4) durante un inseguimento, sostenendo: 1) travisamento dei fatti e vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente l'antefatto (precedente rapina e primo inseguimento), la possibile non percezione dell'Alt da parte delle persone offese e la natura accidentale dell'esplosione; 2) errata valutazione della sussistenza del dolo (si sarebbe trattato di colpa/accidente, non di volontà lesiva); 3) mancato riconoscimento dell'esimente putativa dell'uso legittimo delle armi o, in subordine, errore colposo; 4) vizio riguardo al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; 5) mancata valutazione della concorso di colpa delle persone offese (art. 62 n.5 c.p.); 6) eccessiva determinazione della pena e mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi limitatamente a profili concreti: ha censurato la motivazione della Corte d'appello per insufficienza logica e carenza di indagine in ordine a due elementi essenziali del tentativo ex art. 56 c.p.: la direzione univoca degli atti e la prova del dolo (distinzione tra dolo e colpa/accidentalità). In particolare la Cassazione ha rilevato l'assenza di adeguata valutazione balistica e di elementi oggettivi che dimostrassero che l'atto fosse, di per sé, univocamente diretto a provocare lesioni. Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata nei punti indicati e la causa rimessa alla Corte d'appello per un nuovo esame limitato alle questioni censurate (verifica della univocità degli atti e del coefficiente soggettivo). Gli altri motivi sono stati trattati come non decisivi/assorbiti o non ritenuti fondati nel dispositivo della Corte di legittimità. Il ricorso è quindi parzialmente accolto e la sentenza di merito è cassata con rinvio.
Norme richiamate
per il tentativo è richiesta, oltre all'idoneità degli atti, la loro direzione univoca verso la commissione del reato; la Cassazione ha richiamato la necessità che tale direzione emerga dall'oggettività della condotta e non solo dalla prova del dolo
la vicenda era stata valutata con riguardo all'aggravante già contestata in grado di appesantire la posizione dell'imputato, ma la Cassazione ha concentrato l'attenzione sulla correttezza della qualificazione del fatto e della motivazione
norma di riferimento per il reato di lesioni e per la qualificazione dell'evento lesivo che si voleva evitare
rilevante ai fini della tipizzazione aggravata per l'uso dell'arma e per la funzione svolta dall'agente
errore colposo (richiamato dalla difesa)
richiamato dalla difesa in tema di possibile errore colposo; la Corte di Cassazione ha rilevato l'esigenza di un'adeguata indagine sulla soggettività del comportamento per escludere o confermare la colpa
attenuante per concorso di colpa della vittima
la doglianza della difesa sul mancato riconoscimento è stata ritenuta non decisiva dalla Cassazione, che ha ritenuto comunque necessario che la motivazione di merito si confronti con le condotte delle persone offese se rilevanti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti di enunciazione del ricorso per cassazione
richiamato per la regolarità formale del ricorso depositato
art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. n. 150/2022
trattazione del ricorso senza intervento delle parti
la Corte ha proceduto al giudizio sul ricorso anche senza la partecipazione delle parti, come prevedono le modifiche normative
Massime di principio
- Per la configurazione del tentativo (art. 56 c.p.) occorrono non solo atti idonei, ma atti che, nella loro oggettività, manifestino una direzione univoca verso la commissione del reato; questa caratteristica va dimostrata anche con elementi tecnici (es. balistica) se rilevanti
- La prova del dolo nelle condotte che mettono in pericolo l'integrità fisica deve essere adeguatamente argomentata: la sola circostanza dell'esplosione di un colpo non è necessariamente sufficiente a dimostrare la volontà lesiva se mancano elementi che mostrino ripetizione, reiterazione o modalità incompatibili con un evento accidentale
- Nei casi in cui agiscono appartenenti alle forze di polizia, il giudice deve considerare le regole professionali e il contesto operativo nell'apprezzamento del coefficiente soggettivo (dolo vs colpa) e della rilevanza dell'errore sull'identificazione del soggetto
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione complessiva delle prove (cd. doppia conforme), ma può censurare la motivazione quando questa sia logicamente carente o ometta accertamenti essenziali; in tal caso il rimedio è la cassazione con rinvio per nuovo esame
- In situazioni analoghe è importante acquisire e valorizzare elementi tecnici (perizie balistiche, traiettorie, rilevazioni sul luogo) e una chiara ricostruzione fattuale dell'antefatto per stabilire se l'azione fosse effettivamente diretta a ledere o frutto di un errore/accidente
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