Cassazione Civile, Ordinanza n. 17026/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una parte che assumeva di essere creditrice della controparte. La Corte d'appello di Firenze, accogliendo l'appello della società intimata, ha riformato la decisione di primo grado e ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1310/2015. Contro tale sentenza la parte originariamente ricorrente in monitorio ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Prima della decisione della Corte di cassazione, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, riferendo che le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo in data 16.2.2023 dinanzi alla Corte d'appello di Firenze; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, già accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha statuito sulle spese, ritenendo che la reciproca adesione alla rinuncia escludesse ogni ulteriore provvedimento in merito. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, precisando che l'estinzione del giudizio non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
In presenza di reciproca adesione delle parti alla rinuncia, non occorre provvedere sulle spese processuali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'estinzione del processo non è assimilabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e quindi non fa scattare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando le parti aderiscono entrambe alla rinuncia, la Corte può dichiarare l'estinzione senza regolare le spese.
- L'estinzione del processo per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non determina l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.
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