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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22956/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 30/06/2021 che confermava la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso e tentativo di estorsione aggravata. Il ricorrente denunciava carenza e apparente motivazione, mancata considerazione delle argomentazioni difensive sulla attendibilità della persona offesa e sul contenuto di conversazioni e riscontri, la non idoneità degli elementi a fondare la partecipazione all'associazione mafiosa (esigenza di approfondimento sulla stabilità e condivisione degli scopi), la erronea valutazione della biografia criminale e l'asserita incompletezza della trattazione delle doglianze nell'istanza di riesame.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché le questioni proposte attengono al merito e non a vizi di motivazione tali da fondare ricorso in Cassazione. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Reggio Calabria adeguata, avendo ricostruito il quadro probatorio (dichiarazioni della persona offesa, registrazioni, immagini da videosorveglianza, attività di polizia giudiziaria, intercettazioni, dichiarazioni di terzi, pizzino e frequenti rapporti tra indagati) e avendo spiegato le ragioni della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Conseguentemente è stata confermata la permanenza della misura carceraria; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, non intervenendo la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    Richiamata come disciplina dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ritiene che le censure prospettate non evidenzino vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; il Tribunale ha ritenuto sussistenti indizi tali da configurare partecipazione e connotazioni mafiose

  • art. 628 c.p. (estorsione) e aggravanti (commi richiamati)

    Il reato di estorsione e l'aggravante delle modalita' mafiose sono stati ritenuti provati in linea indiziaria dal Tribunale sulla base della ricostruzione probatoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e alle ammende a carico del ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; adempimento disposto dalla Corte

  • art. 23, comma 8 L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata nell'udienza in relazione alla trattazione del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione le censure sulla motivazione devono evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà: la mera divergenza di valutazione dei fatti non è sufficiente.
  • Il giudice non è tenuto a rispondere ad ogni singola obiezione difensiva; è sufficiente che emergano le ragioni fondamentali che hanno determinato la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
  • Un compendio indiziario costituito da dichiarazioni della persona offesa, registrazioni, immagini di videosorveglianza, intercettazioni, dichiarazioni di terzi e contatti/prove di collegamento tra indagati può legittimare la misura cautelare per estorsione con aggravante mafiosa.
  • Per ottenere la revoca della misura cautelare in casi di reati mafiosi è necessario fornire elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione di pericolosità; affermazioni generiche o contestazioni interpretative del compendio probatorio raramente bastano.
  • Le impugnazioni che rimettono la questione alla mera rivalutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili in sede di legittimità: tali questioni appartengono al merito e devono essere trattate in sede di merito o impugnate con motivi che evidenzino vizi logico-giuridici nella motivazione.

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