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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33234/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficaci, ex art. 67, comma 2, l.f., vari pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in favore di alcuni soggetti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per asserita decadenza ex art. 69-bis l.f., poiché le notifiche si sarebbero perfezionate oltre il termine. In appello, invece, la curatela aveva ottenuto la revoca dei pagamenti; la Corte territoriale aveva ritenuto tempestiva l'azione perché gli atti di citazione erano stati consegnati al servizio postale prima della scadenza del termine triennale e aveva inoltre ravvisato, sul piano oggettivo, che le somme restituite integrassero pagamenti di obbligazioni della fallita, e, sul piano soggettivo, la scientia decoctionis dei destinatari, desunta da una pluralità di elementi presuntivi. Con il ricorso per cassazione i destinatari della revocatoria hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2943, 2904, 2964, 2966 c.c. e 69-bis l.f., sostenendo che la decadenza si sarebbe evitata solo con il perfezionamento della notifica presso il destinatario e non con la mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale; 2) violazione degli artt. 67 e 69-bis l.f., contestando che i pagamenti fossero veri pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e negando la prova della scientia decoctionis; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., dolendosi della mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, anche ai fini del termine di decadenza previsto dall'art. 69-bis l.f. per proporre l'azione revocatoria fallimentare, è sufficiente la consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario o al servizio postale prima della scadenza del termine, applicandosi la regola della scissione degli effetti della notificazione in quanto l'esercizio del diritto può avvenire solo mediante atto processuale. Ha poi ritenuto infondato, in parte, e inammissibile, in parte, il secondo motivo: ha condiviso la qualificazione dei versamenti come pagamenti revocabili, osservando che la società svolgeva gestione patrimoniale delle somme affidatele e che, comunque, alla conclusione della gestione sorgeva un obbligo di restituzione; ha inoltre reputato non scrutinabili in sede di legittimità le censure sulla scientia decoctionis, perché dirette a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle presunzioni. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, rilevando che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.f.

    prevede la revocabilità dei pagamenti compiuti dal fallito nel periodo sospetto, ove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione.

  • art. 69-bis, comma 1, l.f.

    il termine di decadenza per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari si considera rispettato se l'atto introduttivo è consegnato all'ufficiale giudiziario o al servizio postale prima della scadenza, perché il diritto è esercitabile solo mediante atto processuale.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di interruzione della prescrizione, ma ritenuto non decisivo per l'ipotesi di decadenza.

  • art. 2904 c.c.

    richiamato come norma di riferimento dell'azione revocatoria, senza incidere sulla soluzione del caso.

  • art. 2964 c.c.

    invocato per sostenere che la decadenza escluderebbe l'applicazione delle regole sull'interruzione della prescrizione; la Corte non ne ha tratto un ostacolo all'applicazione della scissione degli effetti della notifica agli atti processuali.

  • art. 2966 c.c.

    richiamato per sostenere che occorrerebbe il compimento dell'atto previsto dalla legge; la Corte ha ritenuto invece sufficiente, per un atto processuale, la consegna per la notifica prima della scadenza.

  • art. 1334 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come parametro per gli atti unilaterali ricettizi; la Corte lo distingue dagli atti processuali, per i quali vale la scissione degli effetti della notificazione.

  • art. 1782 c.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto di gestione delle somme e al diritto di credito dell'investitore in assenza di effettiva separazione patrimoniale.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese resta oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nei limiti dedotti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura sulla scientia decoctionis non è ammissibile se mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del materiale probatorio.

Massime di principio

  • Quando il diritto può essere esercitato solo mediante un atto processuale, la regola della scissione degli effetti della notificazione si estende anche agli effetti sostanziali dell'atto: ai fini del rispetto del termine, rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al servizio postale entro la scadenza.
  • La disciplina della decadenza non impedisce, di per sé, l'applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione agli atti processuali; ciò che conta è che l'atto necessario per esercitare il diritto sia stato tempestivamente avviato alla notificazione.
  • In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti sono revocabili quando costituiscono atti estintivi di obbligazioni del fallito; se le somme erano affidate alla società per una gestione patrimoniale e risultava un obbligo di restituzione, la riconsegna integra un pagamento revocabile.
  • La scientia decoctionis può essere provata anche per presunzioni, ma la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se la censura tende solo a sostituire una diversa lettura dei fatti.
  • La decisione sulla compensazione delle spese processuali appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del principio di soccombenza e dei parametri legali.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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