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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20460/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di trasferimento del diritto di superficie relativo all'area dello stadio, stipulato tra un ente locale e una società sportiva. Nel contratto l'ente si era obbligato, in relazione a un'opera pubblica di ristrutturazione e adeguamento dello stadio, a garantire la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza vigente e a realizzare, a proprie spese e nei limiti del quadro economico dell'opera, gli interventi necessari per ottenere il certificato di prevenzione incendi e l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo. La società ha agito davanti al tribunale chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'ente e la condanna a eseguire le opere necessarie per conseguire tali certificazioni. Il comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la domanda, in realtà, mirasse a imporre un facere provvedimentale specifico, con atti di gara, scelta di professionisti, approvazione di progetti e affidamento di lavori, dunque a un'attività amministrativa riservata alla pubblica amministrazione e non conoscibile dal giudice ordinario. La società ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario già adito dalla società. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse l'accertamento di un inadempimento contrattuale nascente da un rapporto di diritto privato, e non la sindacabilità di scelte autoritative o provvedimenti amministrativi. Gli eventuali atti amministrativi necessari all'esecuzione delle opere sono stati considerati meri strumenti organizzativi di adempimento, non espressione di poteri autoritativi idonei a radicare la giurisdizione amministrativa. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui anche le domande dirette a ottenere un facere della P.A., quando si fondano su violazione di obblighi negoziali o di regole di diligenza nella gestione di beni, restano devolute al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E

    non impedisce la giurisdizione ordinaria quando la domanda riguarda l'adempimento di obbligazioni contrattuali e non l'esercizio di poteri autoritativi

  • artt. 696 e 696-bis c.p.c.

    richiamati solo come antecedente procedurale dell'ATP, senza incidenza decisiva sulla giurisdizione

  • art. 4 d.P.R. n. 151 del 2011

    menzionato come norma relativa alla SCIA e alle certificazioni antincendio, nel contesto fattuale della lite

  • art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80

    non consente di attrarre alla giurisdizione esclusiva controversie in cui la P.A. non eserciti poteri autoritativi

  • art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205

    richiamato insieme all'art. 34 d.lgs. 80/1998 nel medesimo senso

  • sentenza Corte cost. n. 204 del 2004

    ha escluso l'estensibilità della giurisdizione esclusiva alle controversie prive di esercizio di poteri autoritativi

  • art. 386 c.p.c.

    le Sezioni Unite, ai fini della giurisdizione, valutano i fatti come emergenti dalla domanda e non dall'istruttoria sul merito

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, desunto dalla causa petendi e dalla natura della posizione dedotta in giudizio, non la sola formulazione letterale delle conclusioni.
  • Se la domanda contro una pubblica amministrazione mira a far valere un inadempimento contrattuale o una condotta materiale lesiva di obblighi negoziali, la controversia appartiene al giudice ordinario anche se l'adempimento possa richiedere attività organizzative o atti amministrativi strumentali.
  • La necessità, in fase esecutiva, di atti amministrativi, affidamenti o procedure di gara non basta a spostare la giurisdizione al giudice amministrativo quando il nucleo della pretesa resta l'esecuzione di un'obbligazione già assunta iure privatorum.
  • La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica o edilizia non si estende alle controversie in cui la pubblica amministrazione non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato alla tutela di interessi pubblici, ma agisca come parte di un rapporto contrattuale.
  • Nel valutare la giurisdizione, le Sezioni Unite possono esaminare direttamente l'atto negoziale e le allegazioni di parte, restando irrilevante l'accertamento istruttorio sul fondamento del diritto sostanziale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAppalto
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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