Cassazione Civile, Ordinanza n. 25802/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, riformando in parte la decisione del Tribunale di Grosseto, aveva escluso il suo diritto al risarcimento del danno per il ritardo, di alcuni mesi, nella consegna del duplicato delle chiavi di un’autovettura Mercedes acquistata all’asta giudiziaria e già priva delle chiavi. Secondo la corte territoriale, al momento della richiesta del duplicato mancava un termine pattizio per l’adempimento e il ritardo non era imputabile alla concessionaria, che aveva dovuto attivare una procedura di sblocco e interlocuzione con la casa madre e con autorità di polizia, anche estere, a causa della provenienza furtiva del veicolo. Con l’unico motivo di ricorso, l’acquirente deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva trascurato il dato che le controparti erano in possesso del titolo di aggiudicazione e che tale titolo sarebbe stato sufficiente per procedere alla consegna del duplicato, anche perché la verifica delle iscrizioni nei registri Interpol sarebbe stata possibile già al momento della vendita all’asta. Il ricorrente lamentava quindi l’illogicità della motivazione e l’omessa considerazione di un fatto decisivo provato documentalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il fatto storico invocato dal ricorrente non fosse stato omesso, ma esaminato e diversamente valutato dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo coerente e con un iter logico non apparente sul punto decisivo della necessità di una procedura di verifica e sblocco prima della consegna del duplicato delle chiavi. La censura, quindi, mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in cassazione sotto il profilo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore della resistente e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta la mancata valorizzazione di elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
art. 12 preleggi
È richiamato per delimitare l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione, che rileva solo quando incida sull’esistenza stessa della motivazione in senso costituzionalmente rilevante.
È richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se il giudice di merito ha completamente omesso l’esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è sufficiente che il fatto sia stato esaminato ma non condiviso nella sua rilevanza.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico centrale sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La critica che sollecita una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile in cassazione se mascherata da vizio di motivazione.
- È denunciabile in cassazione soltanto un’anomalia motivazionale che equivalga a mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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