Cassazione Penale, Sentenza n. 18161/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sostenendo che tale sanzione non poteva essere applicata perché il fatto era stato commesso alla guida di un velocipede (bicicletta a pedalata assistita) privo di targa e per la cui circolazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Ha denunciato violazione degli artt. 50, 186, 220 cod. strada e 444 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione che esclude l'applicabilità della sospensione della patente quando il veicolo non richiede abilitazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., la parte della sentenza impugnata relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In ogni altro aspetto la sentenza di primo grado (che aveva inflitto 40 giorni di arresto e 1.000 euro di ammenda, sostituiti da 44 giorni di lavoro di pubblica utilità, per il reato ex art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, commesso il 4 giugno 2024, con valori alcolemici di 1,19 e 1,23 g/l) è rimasta impregiudicata. La Corte ha motivato richiamando il consolidato principio secondo cui la sospensione o revoca della patente non è applicabile a chi guida un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (qui: velocipede). Sentenza emessa il 14 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada, comma 2, lett. b)
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; applicata come fatto-base dell'accertamento (valori alcolemici rilevati), senza che tuttavia da tale norma derivi automaticamente la possibilità di applicare la sanzione accessoria della sospensione quando il veicolo non richiede abilitazione
Riferimento generale alla disciplina dei veicoli e dell'abilitazione alla guida, utile a stabilire se per la circolazione del mezzo sia richiesta patente
Norma collegata alle sanzioni amministrative accessorie previste per violazioni del codice della strada; la Corte interpreta che tali accessori non siano applicabili se per il veicolo non è prevista abilitazione
Norma che consente l'applicazione della pena concordata; richiamata poiché la sentenza di primo grado è stata emessa ex art. 444, ma non giustifica automaticamente l'applicazione di accessori incompatibili con la natura del veicolo
art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di eliminare direttamente, senza rinvio, la statuizione impugnata quando ravvisi che deve essere annullata; applicata qui per sopprimere la parte della sentenza che disponeva la sospensione della patente
Massime di principio
- La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida non è applicabile quando il soggetto ha commesso l'illecito alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (es. velocipede/bicicletta a pedalata assistita priva di targa).
- In presenza di tale violazione di principio, la Cassazione può annullare senza rinvio la sola parte della sentenza che ha disposto la sanzione accessoria, mantenendo inalterate le altre statuizioni penali.
- La difesa deve contestare specificamente l'applicabilità delle sanzioni accessorie quando il veicolo è privo di obblighi di abilitazione/immatricolazione: l'argomento ha consolidato fondamento giurisprudenziale.
- Se il veicolo è invece soggetto a immatricolazione, targa o richiede patente/abilitazione, la sospensione della patente può essere legittimamente applicata insieme alla sanzione penale per guida in stato di ebbrezza.
- Nei ricorsi è utile richiamare la giurisprudenza consolidata della Cassazione (indicando pronunce rilevanti) per ottenere l'annullamento parziale senza rinvio delle statuizioni amministrative accessorie illegittimamente irrogate.
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