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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20478/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo (art. 606 lett. e c.p.p.) che denuncia plurimi vizi di motivazione per travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità. In particolare si contestano: il riconoscimento vocale operato dalla persona offesa (Distefano), le frasi e le minacce attribuite alla coimputata (Stoppa) e il possesso/detenzione del fucile a canne mozze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo fondato su un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la cassazione non può rimettere in discussione il merito dei fatti attraverso letture alternative delle prove, soprattutto in presenza della "doppia conforme" (decisioni di primo e secondo grado convergenti). Ha ritenuto la motivazione delle decisioni di merito adeguata (in particolare le pagine indicate 7-9) e ha escluso che sussistesse una manifesta illogicità, osservando inoltre che alcune questioni prospettate in cassazione non erano state dedotte in appello e quindi violavano la catena devolutiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (da liquidare dalla Corte d'appello). La condanna di merito è quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Usato per delimitare il sindacato di legittimità sulle sole ipotesi di mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto che la critica difensiva non rientrasse in tali schemi ma costituisse una rivalutazione del merito.

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    Richiamato per dichiarare l'inammissibilità quando il motivo non è consentito o manifestamente infondato; la Corte ha applicato questa norma per rigettare il ricorso.

  • art. 609 c.p.p., comma 2

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 606 comma 3 per affermare che in cassazione non si possono dedurre questioni non prospettate in appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 82 e art. 83 D.P.R. 115/2002

    Richiamati per la liquidazione e il pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La cassazione è limitata al sindacato di legittimità: non può rimettere in discussione il merito dei fatti né sostituirsi ai giudici di merito con una diversa valutazione delle prove.
  • Le doglianze su travisamento della prova che si risolvono in alternative di ricostruzione fattuale sono inammissibili se non accompagnate da un vizio formale della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
  • In presenza di 'doppia conforme' (sentenze di primo e secondo grado convergenti), il giudizio di legittimità è particolarmente rigoroso e difficilmente ammette sindacati sul merito.
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione salvo che siano rilevabili d'ufficio o effettivamente non deducibili in appello (rispetto della catena devolutiva).
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somma alla cassa delle ammende), oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente o civile.

Testo integrale

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