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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23117/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento e irrogazione sanzioni emesso per l’anno d’imposta 2012, fondato su un pvc della Guardia di Finanza che aveva contestato costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e rideterminato il reddito d’impresa. La società, poi incorporata in una società in fallimento, aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale; in appello la CTR Lombardia aveva invece confermato la legittimità dell’accertamento su impugnazione dell’Agenzia e della contribuente. In Cassazione la ricorrente aveva dedotto due motivi di nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e motivazione per relationem, denunciando la violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie e dell’art. 111 Cost., perché la CTR si sarebbe limitata a sovrapporsi alla decisione di primo grado con adesione acritica alle ragioni della CTP, anche con riferimento all’utilizzo delle dichiarazioni rese da terzi nell’avviso di accertamento. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia incondizionata al ricorso per cassazione, in persona dei curatori fallimentari.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione proposta dalla società fallita, in mancanza dell’autorizzazione del comitato dei creditori o, se non costituito, del giudice delegato, non era idonea a produrre effetti processuali. Ha però richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, non avendo carattere accettizio. In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato estinto il processo e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, precisando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    è la base procedurale richiamata per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio/adunanza.

  • art. 35 l.fall.

    la rinuncia del curatore al ricorso per cassazione è inefficace in difetto di autorizzazione del comitato dei creditori.

  • art. 41 l.fall.

    se il comitato dei creditori non è costituito, l’autorizzazione deve provenire dal giudice delegato.

  • art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dai motivi di ricorso come parametro sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dai motivi di ricorso come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente/per relationem.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione da parte del curatore fallimentare è inefficace se non è stata previamente autorizzata secondo le regole della procedura concorsuale, e dunque non può produrre effetti processuali in assenza del prescritto assenso degli organi della procedura.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: una volta validamente compiuta, determina l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte e rende definitiva la sentenza impugnata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, trattandosi di misura di stretta interpretazione.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la parte rinunciante può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

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