Cassazione Civile, Ordinanza n. 22570/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (trustee)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto, in relazione a un atto istitutivo di trust denominato "Index Holding Trust", l'imposta sulle donazioni e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, anziché le sole imposte in misura fissa già versate. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che il trust producesse solo segregazione patrimoniale, senza trasferimento. La CTR aveva confermato, qualificando la costituzione del trust come atto neutro, non traslativo, e quindi non idoneo a fondare imposte proporzionali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il trust sarebbe soggetto passivo IRES e che ciò escluderebbe la sua pretesa irrilevanza soggettiva; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, sostenendo che la costituzione del trust rientrerebbe tra gli atti di costituzione di vincoli di destinazione tassabili con imposta di donazione in misura proporzionale; con il terzo ha dedotto la medesima violazione con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, sempre per sostenere la tassazione proporzionale dell'atto istitutivo o di dotazione del trust.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che censurava una questione non decisa nella sentenza impugnata; ha comunque osservato che il motivo sarebbe anche infondato, perché il trust, privo di personalità giuridica, non diventa per ciò solo soggetto passivo di altri tributi oltre a quelli espressamente previsti. I secondi due motivi sono stati rigettati: la Corte ha ribadito che, ai fini dell'imposta di successione e donazione e delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, il presupposto impositivo richiede un effettivo trasferimento stabile di ricchezza, che nel trust non si realizza né con l'atto istitutivo né con l'atto di dotazione, ma soltanto con l'eventuale attribuzione finale ai beneficiari. Poiché la CTR si è conformata a tali principi, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate in ragione del recente consolidamento giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986
art. 73 del d.P.R. n. 917 del 1986
Il riconoscimento del trust come soggetto passivo IRES opera solo nei casi previsti dalla norma e non consente di estendere analogicamente tale soggettività ad altri tributi.
art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006
L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione, ma il presupposto impositivo richiede comunque un effettivo trasferimento di ricchezza, non la sola segregazione patrimoniale.
art. 53 Cost.
L'imposizione tributaria deve correlarsi a un effettivo indice di ricchezza; non è legittima l'anticipazione del tributo in assenza di un'attribuzione patrimoniale stabile.
art. 14 preleggi
È vietata l'interpretazione analogica delle norme eccezionali, come quelle che attribuiscono una soggettività tributaria limitata a soggetti privi di personalità giuridica.
L. n. 364 del 1989
La legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust viene richiamata per definire la struttura dell'istituto e la natura segregativa del vincolo.
Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985
Il trust è descritto come istituto destinato a un fine prestabilito, con patrimonio segregato e formalmente intestato al trustee.
Le imposte di registro richiedono, per l'applicazione proporzionale, un presupposto impositivo collegato a un trasferimento effettivo; in mancanza, si applica l'imposta fissa.
Massime di principio
- Nel trust, l'atto istitutivo e l'atto di dotazione sono fiscalmente neutrali quando realizzano soltanto segregazione patrimoniale e attribuzione strumentale al trustee, senza trasferimento definitivo di ricchezza.
- Ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni e delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, il presupposto impositivo si realizza solo con l'attribuzione finale e stabile del bene al beneficiario.
- La soggettività tributaria limitata riconosciuta a un trust per una specifica imposta non può essere estesa per analogia ad altri tributi in assenza di espressa previsione legislativa.
- La tassazione proporzionale non può essere anticipata alla mera costituzione del vincolo di destinazione se manca un arricchimento patrimoniale attuale e definitivo.
- L'interpretazione della disciplina fiscale del trust deve essere coerente con il principio di capacità contributiva e con la necessità di un effettivo indice di ricchezza.
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