Ordinanza n. 3914/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento • Provvedimento prot. QD/2026/0012731 del 22.04.2026, avente ad oggetto: “Archiviazione della richiesta di voltura dell’Autorizzazione permanente ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di esecuzioni musicali (escluso il ballo) all’interno del locale “Pigmalione” sito in Via di Porta Labicana nn. 29/30, nel Municipio Roma II, già concessa al Sig. Massimo Romagnoli con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 17.02.2004, prot. QD 2775 di pari data (Istanza prot. QD 50023 del 23.12.2025)”; • Determinazione Dirigenziale n. QD/945/2026 del 29.04.2026, notificata al Sig. Massimo Romagnoli in data 21.05.2026, recante la revoca dell’Autorizzazione permanente n. 99 del 17.02.2004 rilasciata ai sensi dell’art. 68 T.U.L.P.S. per effettuare esecuzioni musicali (escluso il ballo) all’interno del locale denominato “Pigmalione” sito in via di Porta Labicana n. 29-30, nel Municipio Roma II; • Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma II n. CB/1286/2026 del 12.06.2026, recante divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta dalla Società Pigmalione di Alvarez Ronald e c. S.a.S., esercitata presso il locale sito in Roma, Via di Porta Labicana nn. 29/30, notificata in data 17.06.2026; Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della richiesta di voltura dell'autorizzazione ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., revoca dell'autorizzazione permanente per esecuzioni musicali e divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore e titolari dell'attività)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui Roma Capitale ha archiviato la richiesta di voltura dell'autorizzazione permanente per esecuzioni musicali, ha revocato la precedente autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. e ha vietato la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge, in particolare, una censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e al mancato o insufficiente esame delle osservazioni e della documentazione presentate nel procedimento. Il Collegio rileva che il termine per presentare osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis non ha natura perentoria, purché le deduzioni dell'interessato siano pervenute prima dell'adozione dell'atto; i ricorrenti sostengono che ciò sia avvenuto, almeno in parte, nel caso concreto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo che il ricorso non fosse privo di profili di fondatezza, anche in relazione alla questione dell'effettiva considerazione delle deduzioni presentate dai ricorrenti prima dell'adozione degli atti impugnati. Ha ravvisato il periculum in mora nel blocco dell'attività economica della ricorrente, qualificato come danno grave e irreparabile. Ha quindi sospeso l'efficacia dei tre provvedimenti impugnati e ordinato a Roma Capitale di riesaminarli entro trenta giorni dalla ricezione dell'ordinanza, verificando anche quali documenti eventualmente mancassero per definire il procedimento. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare con la massima diligenza la documentazione di propria spettanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026; le spese sono state rinviate alla decisione definitiva cautelare.
Norme richiamate
termine per la presentazione di osservazioni da parte dell’interessato
Il termine per la presentazione delle osservazioni non è perentorio; le deduzioni devono tuttavia precedere l’adozione dell’atto impugnato affinché possano assumere rilievo nel procedimento.
La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e dell'adozione di un ordine di riesame.
artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.
Costituiscono la base normativa dell'autorizzazione permanente per lo svolgimento di esecuzioni musicali nel locale.
Massime di principio
- Il termine previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni dell’interessato non ha natura perentoria; le osservazioni possono essere valutate dall’amministrazione se pervenute prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.
- Quando il ricorso presenta profili non manifestamente infondati in relazione alla mancata considerazione di deduzioni tempestivamente pervenute nel procedimento, il giudice cautelare può sospendere l’efficacia degli atti e ordinare all’amministrazione il riesame della posizione.
- Il blocco dell’attività economica conseguente all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi può integrare un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
- Nel riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione deve verificare anche l’eventuale incompletezza documentale e indicare quali documenti siano necessari per definire il procedimento, mentre l’interessato deve collaborare diligentemente alla loro produzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 1580/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 362/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 364/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 365/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 366/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 367/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →