Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32612/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di una dipendente volta ad accertare che l’infermità da lei contratta dipendesse da causa di servizio, con conseguente ascrizione della menomazione alla categoria VIII della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981 e diritto all’equo indennizzo. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda; il Comune aveva appellato. La Corte d’appello, nel contraddittorio delle parti, ha poi dichiarato cessata la materia del contendere per asserita intervenuta transazione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere nonostante l’opposizione del Comune e senza un accordo conciliativo formalizzato ex artt. 410 e 411 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 1183 e 1326 c.c. e mancata applicazione degli artt. 410 e 411 c.p.c., per avere la Corte ricondotto la fattispecie alla disciplina generale del contratto invece che a quella speciale delle conciliazioni in materia di lavoro; (3) omesso rilievo che l’oggetto del giudizio era estraneo a quello della procedura conciliativa; (4) nullità del procedimento per mancata considerazione di un’ordinanza resa in altro giudizio dal Tribunale di Rieti. La resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla indebita declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha affermato che tale pronuncia presuppone un accordo reciproco delle parti sul sopravvenuto venir meno della lite, oppure una convergenza di conclusioni in tal senso; se invece il fatto sopravvenuto è allegato da una sola parte e l’altra non aderisce, il giudice non può dichiarare cessata la materia del contendere, ma deve verificare se vi sia stata una valida conciliazione o transazione e, in caso positivo, accertarne contenuto ed efficacia rispetto all’oggetto del giudizio. La Corte ha inoltre ricordato che la conciliazione in materia di lavoro ex artt. 410 e 411 c.p.c. richiede una formalizzazione specifica, mentre la transazione, pur non richiedendo forma scritta ad substantiam tra privati ex art. 1967 c.c., quando è conclusa da una pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam, in ragione del principio generale per cui i contratti della P.A. richiedono la forma scritta. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato come norma violata dalla Corte d’appello per avere pronunciato in difetto di una corretta verifica dell’interesse e della ritualità della decisione sulla cessazione della materia del contendere.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice non avrebbe potuto pronunciare la cessazione della materia del contendere in assenza di concorde richiesta delle parti.

  • art. 410 c.p.c.

    Indicato quale disciplina speciale della conciliazione nelle controversie di lavoro, che richiede una procedura formalizzata davanti alla commissione competente.

  • art. 411 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 410 c.p.c. per affermare che la conciliazione in materia di lavoro deve risultare da un verbale sottoscritto dalle parti e dal rappresentante sindacale presso l’apposita commissione.

  • art. 1183 c.c.

    Censurata la sua applicazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ricondotto la vicenda alla disciplina generale delle obbligazioni/contratto invece che a quella speciale della conciliazione lavoristica.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla formazione dell’accordo contrattuale, ritenuta dal ricorrente non pertinente o comunque mal applicata.

  • art. 1967 c.c.

    Richiamato per distinguere la transazione privata, per la quale la forma scritta è richiesta solo ad probationem, dalla transazione conclusa dalla pubblica amministrazione, che richiede invece la forma scritta ad substantiam.

  • d.P.R. n. 834/1981, Tabella A, cat. VIII

    Norma richiamata per descrivere la menomazione fisica riconosciuta in primo grado ai fini dell’equo indennizzo.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando entrambe le parti prendano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e formulino conclusioni conformi; se il fatto sopravvenuto è allegato da una sola parte e contestato dall’altra, il giudice deve invece accertare se la lite sia realmente definita e, in caso positivo, decidere sul merito o sull’interesse ad agire secondo la concreta efficacia dell’evento sopravvenuto.
  • In materia di controversie di lavoro, la conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c. richiede una formale procedura presso l’apposita commissione e un verbale sottoscritto dalle parti e dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore; in difetto, non può presumersi la definizione conciliativa della lite.
  • La transazione conclusa da una pubblica amministrazione è soggetta a forma scritta ad substantiam, poiché la volontà negoziale della P.A. non può desumersi da comportamenti concludenti; il principio generale dell’art. 1967 c.c. opera per i privati, ma è superato dalla specialità della regola sulla forma dei contratti della P.A.
  • Quando si invoca una transazione o conciliazione per sostenere la cessazione della lite, il giudice deve verificare non solo l’esistenza formale dell’accordo, ma anche che il suo oggetto comprenda effettivamente la controversia dedotta in giudizio e che risultino tutti gli elementi essenziali del negozio, incluse le reciproche concessioni e il nuovo assetto di interessi.
  • Se la sopravvenienza dedotta come definitoria della lite non estingue integralmente la pretesa, il giudice deve distinguere tra soddisfacimento del diritto azionato, difetto sopravvenuto di interesse ad agire e possibile decisione di merito, evitando di utilizzare impropriamente la formula della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.