Cassazione Penale, Ordinanza n. 09649/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse meramente reiterativo di questioni già dedotte in appello e già puntualmente esaminate e respinte, sicché non era consentito in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, vizio di contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di riciclaggio. Dalla decisione risulta che la censura riproponeva doglianze già svolte in appello e disattese dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto provata la fattispecie perché l'imputato aveva presentato alla motorizzazione documenti che attestavano falsamente l'immatricolazione dell'autovettura in Francia, circostanza ritenuta nota all'agente e funzionale alla dissimulazione tipica del reato.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice del delitto oggetto di contestazione; la condotta ritenuta rilevante consiste nella presentazione di documenti falsamente attestanti l'immatricolazione del veicolo all'estero, funzionale alla dissimulazione della provenienza o della situazione giuridica del bene.
È implicato nella statuizione finale di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito.
- La deduzione di un vizio di motivazione in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo non si misura con le argomentazioni decisive già svolte in appello, il ricorso è inammissibile.
- Nel delitto di riciclaggio, la presentazione di documentazione falsa idonea a rappresentare come estera l'immatricolazione di un veicolo può integrare una condotta di dissimulazione tipica, quando sia consapevolmente utilizzata per occultare la reale provenienza o situazione del bene.
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