Cassazione Penale, Ordinanza n. 35495/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguito, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità aggravata. Il ricorso deduceva, in sostanza, la mancanza di motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente affrontato tale profilo. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione logica e completa, fondata su prove convergenti e univoche non contestate, in particolare servizi di osservazione e sequestri di stupefacente; il ricorso è stato quindi ritenuto generico.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il fatto di stupefacenti contestato nella forma di lieve entità.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione aggravatrice richiamata nella contestazione e confermata in sentenza.
La Corte richiama il principio per cui le cause di non punibilità devono emergere dagli atti; nel caso concreto ha escluso che vi fosse omissione di motivazione sul punto.
Norma applicata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare in modo assertivo la mancata considerazione dell'art. 129 c.p.p., senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici vizi logici o giuridici.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione coerente e completa, fondata su elementi probatori convergenti e non contestati, la critica che non si misuri con tali risultanze non può determinare l'annullamento della decisione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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