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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27860/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, nel quale risultavano iscrizioni relative a varie cartelle di pagamento per tributi diversi (tra cui TARSU, imposta di registro, IRPEF e IVA). Sosteneva di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle richiamate nell'estratto e di averne avuto conoscenza solo tramite quel documento; perciò riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, in quanto veicolo della conoscenza della pretesa tributaria e, in sostanza, atto attraverso cui contestare il ruolo e le cartelle. La CTR aveva invece dichiarato inammissibile il gravame, affermando che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e che, se non notificato, non produce un immediato effetto lesivo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., censurando la negazione dell'interesse ad agire e ribadendo che l'impugnazione riguardava, in realtà, le cartelle mai validamente notificate e non un mero atto interno.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che, pur non essendo l'estratto di ruolo un atto autonomamente impugnabile in quanto documento interno, il contribuente può impugnare immediatamente la cartella di pagamento e il ruolo di cui abbia avuto conoscenza solo tramite estratto, quando deduca la mancata o invalida notificazione delle cartelle stesse. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, disponendo il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va letta in senso estensivo; è ammissibile l'impugnazione degli atti che portino a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, anche se non ancora rivestita della forma di uno degli atti espressamente indicati.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sorge quando il contribuente riceve conoscenza della pretesa tributaria e può chiedere tutela giurisdizionale immediata contro la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, senza dover attendere un ulteriore atto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge per errata interpretazione delle norme sul processo tributario e sull'interesse ad agire.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, pur tassativo, deve essere interpretato in senso estensivo quando un atto dell'amministrazione renda comunque conoscibile al contribuente una pretesa fiscale specifica e attuale.
  • L'estratto di ruolo, in quanto documento interno, non è autonomamente impugnabile in sé; tuttavia può essere contestato quando il contribuente lo utilizzi per far valere l'illegittimità del ruolo e delle cartelle ivi riportate, soprattutto se deduce la mancata o invalida notificazione delle cartelle.
  • Se il contribuente viene a conoscenza della cartella solo tramite l'estratto di ruolo, l'interesse ad agire sorge immediatamente e la tutela giurisdizionale non può essere compressa o rinviata in modo ingiustificato.
  • La mancata notifica della cartella giustifica un'impugnazione anticipata quale strumento per recuperare mezzi di difesa altrimenti preclusi o tardivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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