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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05364/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Una società titolare di un conto corrente ordinario e di un conto anticipi aveva chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite, deducendo l'illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali, interessi creditori inferiori al tasso legale, commissione di massimo scoperto, valute e oneri non concordati, oltre al superamento del tasso soglia usurario. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, accertando la prescrizione per le rimesse anteriori al decennio e liquidando un importo ridotto. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società, ritenendo che, a fronte dell'eccezione di prescrizione della banca, gravasse sul correntista la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare le rimesse come meramente ripristinatorie della provvista; secondo la corte territoriale tale prova poteva essere fornita solo con il documento contrattuale, mentre erano irrilevanti prove indirette come estratti conto, riassunti scalari, report della Centrale rischi e altri indici di fatto. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato, tra l'altro, la motivazione della sentenza come apparente, la pretesa formazione di un giudicato sull'esistenza del fido, l'erronea applicazione delle norme sulla forma e prova dell'apertura di credito e il cattivo governo delle regole sulla prescrizione e sul riparto dell'onere probatorio; ha inoltre lamentato omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello e violazione delle norme bancarie sulla forma dei contratti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, ma ha accolto i motivi dal terzo al settimo, rilevando che la corte d'appello aveva errato nel negare in astratto rilievo al materiale probatorio complessivo e nel ritenere necessario, in ogni caso, il solo documento contrattuale di apertura di credito, senza valutare se i documenti prodotti e la prova acquisita potessero dimostrare l'affidamento e incidere sul decorso della prescrizione; i motivi dall'ottavo all'undicesimo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha rigettato i primi due motivi, ha accolto i motivi dal terzo al settimo perché la corte territoriale aveva omesso di valutare correttamente il materiale probatorio sull'affidamento e aveva applicato in modo eccessivamente rigido il principio della forma scritta, e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi dall'ottavo all'undicesimo. La sentenza di appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo della domanda di restituzione proposta dal correntista in primo grado

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato come norma che ha regolato l'appello avverso l'ordinanza decisoria di primo grado

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge, omessa pronuncia, omesso esame e motivazione apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato come parametro della necessaria esistenza di una motivazione effettiva e non apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale requisito della motivazione della sentenza

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione al preteso giudicato sull'esistenza dell'affidamento

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di formazione del giudicato formale

  • art. 2697 c.c.

    applicato per il riparto dell'onere della prova, ponendo a carico del correntista la prova dell'affidamento quando intenda contrastare l'eccezione di prescrizione

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per qualificare la ripetizione dell'indebito e distinguere i pagamenti ripetibili

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nella censura sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nella censura sulla prescrizione ordinaria decennale

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nella censura sui presupposti estintivi della prescrizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla valutazione delle prove e sull'uso di argomenti di prova

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per le doglianze di omessa pronuncia

  • art. 1842 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'apertura di credito

  • art. 1843 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'apertura di credito in conto corrente

  • art. 117, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 385/1993

    richiamato in tema di forma dei contratti bancari e possibilità di deroghe tramite disposizioni secondarie

  • art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385/1993

    richiamato nella censura relativa alle nullità di protezione e alla loro rilevabilità

  • art. 161, comma 5, d.lgs. n. 385/1993

    richiamato insieme alle altre norme sul testo unico bancario nella censura sulla forma dei contratti

  • art. 1418, comma 3, c.c.

    richiamato nella censura sulla nullità del contratto bancario per difetto di forma

  • art. 3, comma 3, L. n. 154/1992

    richiamato per affermare la possibilità di disciplinare in modo diverso la forma di particolari contratti bancari

  • art. 185-bis c.p.c.

    richiamato nel racconto dei documenti prodotti come riferimento a una proposta transattiva formulata in primo grado

  • art. 119 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato nella censura sull'ordine di esibizione dei contratti bancari

Massime di principio

  • Quando la banca eccepisce la prescrizione delle rimesse, il correntista che voglia evitare l'effetto estintivo deve allegare e provare l'esistenza di un'apertura di credito idonea a qualificare le rimesse come ripristinatorie della provvista; non basta la sola allegazione di un fido di fatto.
  • La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie è decisiva ai fini del dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito: solo i versamenti che integrano un effettivo pagamento verso la banca fanno decorrere la prescrizione dalla singola rimessa, mentre quelli ripristinatori rilevano, di regola, alla chiusura del rapporto.
  • L'apertura di credito in conto corrente non richiede necessariamente, in ogni caso, un autonomo documento scritto a pena di nullità quando risulti già prevista e disciplinata da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, secondo la disciplina di settore e la relativa normativa secondaria.
  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario il giudice deve valutare l'intero compendio probatorio ritualmente acquisito, potendo rilevare anche elementi documentali diversi dal contratto autonomo di affidamento se idonei a dimostrare l'esistenza del rapporto di credito.
  • L'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca, non implica di per sé la negazione dell'esistenza di un affidamento; pertanto non può desumersi automaticamente dalla sola eccezione l'inesistenza del fido né può essere esclusa in astratto la valutabilità delle prove sul rapporto di apertura di credito.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l'iter logico della decisione; non è invece censurabile in cassazione una motivazione solo perché ritenuta insufficiente o non condivisibile, se il giudice espone comunque le ragioni essenziali del decisum.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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