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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22458/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza tributaria già passata in giudicato, con cui era stato ordinato a un comune il pagamento delle spese di lite liquidate in favore della parte vittoriosa. Dopo la messa in mora e il decorso del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza nominava un commissario ad acta e fissava un termine per l’attuazione dell’obbligazione di pagamento, chiudendo poi il procedimento senza però statuire sulle spese del giudizio di ottemperanza. Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: con il primo, violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 112 c.p.c. e 24 e 111 Cost., per omessa pronuncia sulla liquidazione delle spese; con il secondo, violazione degli artt. 15 e 70 d.lgs. 546/1992, 92 c.p.c. e 24 e 111 Cost., per mancata statuizione sulle spese nonostante espressa richiesta. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che anche nel giudizio tributario di ottemperanza si applica il principio di soccombenza e che l’omessa decisione sulle spese integra un vizio di omessa pronuncia, non un mero errore materiale. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito liquidando le spese del giudizio di ottemperanza e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha condannato il comune resistente a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza e del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state liquidate in euro 50,00 per esborsi e euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; le spese del giudizio di legittimità sono state liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario, e quindi anche nel giudizio di ottemperanza tributaria, regola la ripartizione delle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla mancata pronuncia sulle spese nel giudizio di ottemperanza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di regolazione delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata statuizione sulle spese, a fronte di domanda rituale, integra omessa pronuncia

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sull’omessa pronuncia

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia a sostegno del motivo sia per giustificare la decisione nel merito in ossequio a economia processuale e ragionevole durata

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    la Corte esclude che l’omessa pronuncia sulle spese sia emendabile con correzione di errore materiale

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza si applica il principio della soccombenza, con conseguente necessità di provvedere sulle spese processuali.
  • L’omessa statuizione sulle spese in una decisione che definisce il giudizio integra un vizio di omessa pronuncia, non un mero errore materiale correggibile con la procedura di correzione degli errori.
  • Quando la liquidazione delle spese dipende solo da parametri di legge e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c., evitando il rinvio in nome dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo.
  • La regolazione delle spese segue il principio di causalità: sopporta le spese la parte il cui comportamento ha reso necessario il processo, indipendentemente dalla ragione processuale o sostanziale del rigetto della sua domanda.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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