Cassazione Civile, Ordinanza n. 19097/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso con accettazione della parte controricorrente. La Corte non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c. Non vi è stata decisione nel merito sui quattro motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva agito in giudizio nei confronti di tre soggetti per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione di un atto notarile di trasferimento immobiliare del 3 febbraio 2020, trascritto il 4 febbraio 2020, e quindi la sua inopponibilità alla banca; in subordine, aveva chiesto la revoca del medesimo atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda principale di simulazione e aveva accolto la domanda subordinata di revocatoria; la Corte d'appello aveva confermato. I soccombenti in appello proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nelle more del giudizio interveniva rinuncia al ricorso, depositata telematicamente il 30 aprile 2025, con accettazione della controparte e accordo sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
norma invocata per l'azione revocatoria ordinaria proposta in via subordinata contro l'atto di disposizione patrimoniale.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto senza statuizione sulle spese, se concordemente compensate.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità, con conseguente mancata decisione sui motivi di ricorso.
- Quando l'estinzione del giudizio di cassazione consegue a rinuncia accettata e vi è accordo tra le parti sulla compensazione delle spese, la Corte non provvede alla loro liquidazione nel giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce ogni esame nel merito delle censure proposte contro la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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