Cassazione Penale, Sentenza n. 13659/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi miravano a contestare la confisca patrimoniale confermata dalla Corte d'appello di Palermo. Maria Caterina Scaduto ha impugnato per due motivi: (1) vizio di applicazione dei criteri di valutazione della sproporzione patrimoniale deducendo che la perizia aveva errato nel considerare un unico nucleo familiare allargato comprendente anche il proposto, mentre gli acquisti erano avvenuti in epoca successiva al matrimonio e dovevano essere valutati con riferimento al nucleo ristretto (lei e il coniuge Buffa); ella ha inoltre prodotto documentazione (mutuo) a giustificazione delle disponibilità; (2) censura dell'automatismo che avrebbe fatto ritenere i beni formalmente intestati nella disponibilità del proposto sulla base del solo rapporto di parentela, deducendo che mancavano altri elementi indiziari e che non conviveva stabilmente col padre al tempo degli acquisti. Giuseppina La Franca ha invece dedotto violazione del divieto del ne bis in idem, sostenendo che un precedente decreto del Tribunale (anni '90) aveva già escluso la sproporzione e che la successiva transazione per i ratei di mutuo non poteva essere considerata elemento nuovo tale da giustificare una nuova confisca.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul punto di Maria Caterina la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello esaustiva: aveva considerato il nucleo familiare ristretto e aveva valutato che, pur percependo redditi modesti dal 2000, le entrate non erano compatibili con gli acquisti effettuati tra il 2002 e il 2008; mancavano prove probatorie rigorose sulla diversa provenienza delle risorse; la Corte ha ritenuto rilevante il rapporto familiare col soggetto pericoloso e l'assenza di risorse sufficienti, argomentando che l'intestazione formale era meramente apparente. Quanto a Giuseppina La Franca, la Corte ha ritenuto che fosse sopravvenuto un fatto nuovo (l'accordo transattivo del 1999 e il pagamento dei ratei scaduti) che ha effettivamente incrementato la disponibilità patrimoniale nel periodo di pericolosità sociale del proposto; pertanto il principio del ne bis in idem non impediva la nuova valutazione e l'adozione della misura. Infine la Cassazione ha condannato le ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
Articoli richiamati (art. 10 comma 3; art. 19 comma 3; art. 26 comma 2; art. 27 comma 2): la Corte ha interpretato le norme nel senso che l'intestazione formale non impedisce l'accertamento della fittizietà e della sproporzione patrimoniale quando emergono elementi fattuali sul collegamento familiare e sull'insufficienza di risorse; l'art. 26(2) non opera automaticamente per il superamento del biennio, ma la disponibilità può essere accertata anche su base logica e fattuale.
Richiamato in relazione al divieto del ne bis in idem: la Corte ha ritenuto che il divieto non sia assoluto se sopravvengono fatti nuovi che modificano la situazione giuridica e materiale, giustificando una nuova misura.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))
Richiamato come criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte segnala i limiti della censura in materia di misure di prevenzione (vietato dedurre il vizio di motivazione tout court, ammessa invece la denuncia di mancanza assoluta o di motivazione apparente).
Norma sulla condanna alle spese e sulle ammende per ricorsi inammissibili: applicata per condannare le ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Citati per ricordare i soggetti legittimati al ricorso in Cassazione in materia di misure di prevenzione e per confermare i limiti dell'esame di merito da parte della Corte di cassazione.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali la titolarità formale dei beni non esclude che il giudice accerti la fittizietà dell'intestazione quando emergono elementi oggettivi che dimostrano l'incapacità economica del titolare a sostenere l'acquisto.
- La valutazione della sproporzione patrimoniale può essere compiuta anche ricostruendo i flussi reddituali e le spese ordinarie del nucleo familiare rilevante; la prova rigorosa di diversa provenienza delle risorse grava sul titolare formale del bene.
- Il rapporto di parentela e la convivenza con soggetti socialmente pericolosi costituiscono indici rilevanti, soprattutto se congiunti alla mancanza di risorse lecite, ma non bastano da soli se esiste prova documentale convincente di legittima provenienza.
- Il principio del ne bis in idem non esclude la rinnovata applicazione di misure di prevenzione se sopravvengono fatti o elementi nuovi e decisivi che modificano la situazione valutata nel precedente provvedimento.
- In Cassazione, nei procedimenti sulle misure di prevenzione, il sindacato è limitato: non è consentito un riesame libero della motivazione di merito; sono ammissibili censure per violazione di legge e per motivazione manifestamente apparente, non per divergenze valutative ordinarie.
- Chi propone ricorso in Cassazione in materia di misure di prevenzione deve valutare il rischio di inammissibilità e delle condanne per spese e ammende quando le censure esulano dai limiti di sindacato consentiti.
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