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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15987/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto solo in parte l'appello di una società in nome collettivo e dei soci avverso avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per imposte dirette, IRAP e IVA e nei confronti dei soci per imposte sul reddito. I contribuenti hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Successivamente è stata presentata istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 119/2018, convertito dalla l. 136/2018. La società e due soci hanno effettuato il pagamento dovuto per la definizione delle controversie; un socio non ha invece provveduto. La Corte ha quindi dovuto distinguere tra le posizioni dei diversi intimati/ricorrenti incidentali, estinguendo il giudizio per chi aveva definito la lite e rinviando a nuovo ruolo la sola controversia residua relativa al socio non aderente alla definizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alle controversie tra l'Agenzia delle Entrate, la società e due soci che avevano versato quanto dovuto per la definizione agevolata, disponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate. Per la controversia restante, relativa al socio che non aveva effettuato il pagamento, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la formulazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c. La decisione non contiene una pronuncia sul merito del ricorso principale, poiché la definizione agevolata ha inciso solo su parte delle posizioni processuali.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. 119/2018

    Richiamato quale base per la sospensione del giudizio in funzione della definizione agevolata delle controversie tributarie.

  • art. 6, comma 13, d.l. 119/2018

    Richiamato quale fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio per le controversie definite mediante pagamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il rinvio a nuovo ruolo al fine della formulazione della proposta in camera di consiglio per la sola controversia residua.

  • L. 136/2018

    Indicata quale legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamato dall'istanza di sospensione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione agevolata della lite effettuata da uno o più litisconsorti determina l'estinzione del giudizio limitatamente alle posizioni per le quali il pagamento sia stato eseguito nei termini e secondo le condizioni di legge.
  • Quando la definizione agevolata non sia stata perfezionata da tutti i soggetti coinvolti nel rapporto processuale, il giudizio prosegue solo nei confronti della posizione rimasta scoperta, senza travolgere automaticamente le altre controversie estinte.
  • In presenza di estinzione parziale per adesione alla definizione agevolata, la Corte può separare le posizioni processuali e rinviare a nuovo ruolo la sola controversia residua per gli adempimenti processuali conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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