Cassazione Civile, Ordinanza n. 32816/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissaria acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una complessa vicenda relativa a un complesso immobiliare a uso industriale: in origine era stato stipulato un preliminare di vendita; parallelamente erano stati promossi giudizi di sfratto per morosità, domande di pagamento di canoni, opposizioni a decreto ingiuntivo, domanda di indennizzo per migliorie ex art. 936 c.c. e domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. In un giudizio riunito era stata già pronunciata una sentenza parziale che aveva rigettato la domanda di penale e accolto la domanda ex art. 2932 c.c., disponendo il trasferimento dell'immobile subordinatamente al pagamento del prezzo. Successivamente, la società subentrata nella posizione della promittente venditrice ha agito per far dichiarare tardivo il pagamento del prezzo effettuato dalla controparte; tale domanda è stata rigettata in primo e secondo grado e il relativo ricorso per cassazione era pendente. Nel giudizio ancora pendente dinanzi al Tribunale, avente ad oggetto la domanda di pagamento dell'indennizzo per le opere eseguite sull'immobile, il Tribunale ha sospeso il processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. ritenendo pregiudiziale la definizione del giudizio di cassazione sulla efficacia del pagamento e del trasferimento coattivo. La società ricorrente ha impugnato la sospensione deducendo violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che mancassero i presupposti della sospensione facoltativa, poiché il giudice non aveva motivato sulla effettiva controvertibilità della decisione invocata né sulle ragioni del mancato adeguamento all'autorità della decisione già resa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: il provvedimento di sospensione era illegittimo perché il Tribunale si era limitato a richiamare un rapporto di pregiudizialità, senza svolgere l'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione già intervenuta e senza spiegare perché non intendeva conformarvisi. In applicazione del principio per cui la sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione specifica sul rapporto tra le decisioni e sulla ragione del mancato riconoscimento dell'autorità della pronuncia pregressa, la Cassazione ha accolto il ricorso e disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, demandando a quest'ultimo la liquidazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base del regolamento necessario di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione
richiamato per il deposito della memoria della resistente
la sospensione facoltativa del processo è legittima solo se il giudice valuta espressamente la plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e motiva le ragioni del mancato riconoscimento della sua autorità
art. 111 Cost.
invocato come parametro di legittimità del provvedimento di sospensione
richiamato quale vizio processuale dedotto con il ricorso
richiamato in relazione alla domanda di indennizzo per le migliorie eseguite sull'immobile
richiamato in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il preliminare
Massime di principio
- Ai fini della sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., non basta l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due giudizi: il giudice deve anche dare conto della plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante.
- La sospensione facoltativa è legittima solo se il giudice motiva espressamente perché non intende attribuire autorità alla decisione già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante.
- La mera affermazione della dipendenza logica tra i giudizi, senza confronto con la decisione pregressa e senza spiegazione delle ragioni del dissenso, integra vizio del provvedimento di sospensione.
- Quando il provvedimento di sospensione è illegittimo per difetto dei presupposti motivazionali, la Cassazione può cassarlo e disporre la prosecuzione del giudizio davanti al giudice di merito.
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