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Sentenza

Sentenza del 23/03/2018 n. 1298 - Comm. Trib. Prov. Milano

Cartella di Pagamento - Credito per imposte estere - Controllo formale art. 36ter d.P.R. 600/1973 - Documentazione non prodotta - Utilizzabilità in giudizio - Non consentita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La documentazione è stata ritenuta inutilizzabile in sede contenziosa. Il divieto previsto dall'art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973 impedisce di considerare i documenti non prodotti in risposta alle richieste dell'Ufficio, salvo che il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile. Non risultando tale impedimento, la contestazione del contribuente non è stata accolta e la pretesa erariale è rimasta ferma.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la cartella di pagamento e chiedeva il riconoscimento del credito per imposte estere, producendo in sede contenziosa documentazione che non era stata fornita durante il controllo formale svolto ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973. La questione riguardava quindi la possibilità di utilizzare in giudizio documenti non esibiti nella fase amministrativa.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del d.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente la documentazione necessaria a verificare detrazioni, deduzioni e crediti indicati in dichiarazione.

  • Art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973

    Stabilisce il divieto di utilizzare, in sede amministrativa o contenziosa, documenti e informazioni non prodotti dal contribuente in risposta alle richieste dell'Ufficio, quando la mancata produzione sia imputabile al contribuente.

  • Art. 32, comma 5, del d.P.R. 600/1973

    Prevede una deroga al divieto documentale quando il contribuente dimostra che non ha potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per una causa a lui non imputabile. La deroga è stata interpretata restrittivamente e non opera per la mera negligenza o inerzia del contribuente.

Massime di principio

  • Nel controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, il contribuente deve produrre tempestivamente tutta la documentazione richiesta, soprattutto quella destinata a dimostrare crediti d'imposta, detrazioni o deduzioni.
  • La produzione tardiva dei documenti direttamente in giudizio non consente normalmente di superare la mancata esibizione nella fase amministrativa.
  • La documentazione tardiva può essere ammessa soltanto se il contribuente prova concretamente che la mancata produzione dipendeva da una causa oggettiva e non imputabile, non da semplice dimenticanza, inerzia o disorganizzazione.
  • In caso di richiesta dell'Amministrazione, è opportuno rispondere entro il termine, conservare prova dell'invio e, qualora emergano impedimenti, comunicarli tempestivamente documentandone le ragioni.
  • Il mancato riconoscimento del credito per imposte estere può quindi derivare non dall'inesistenza sostanziale del credito, ma dall'inutilizzabilità della documentazione necessaria a provarlo.

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