Cassazione Penale, Ordinanza n. 35709/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Savona a pena detentiva, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti riferito all'annualità 2013. Con l'unico motivo di ricorso deduceva la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine fosse già maturato al momento della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto la doglianza manifestamente infondata, ricostruendo il termine massimo di prescrizione in dieci anni e computando anche 84 giorni di sospensione del corso della prescrizione in appello, con maturazione del termine solo successivamente alla sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, osservando che il termine decennale, aumentato del periodo di sospensione del giudizio di appello, sarebbe maturato solo dopo la data della sentenza impugnata. È stato quindi escluso che potesse dichiararsi l'estinzione del reato in questa sede; conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei meriti; il fatto è stato ritenuto integrare il reato di dichiarazione fraudolenta per l'annualità 2013.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
È la disposizione applicata per determinare il termine massimo di prescrizione del reato in dieci anni.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
d.l. n. 138 del 13 agosto 2011
Atto istitutivo della disciplina che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74/2000.
l. n. 148 del 14 settembre 2011
Legge di conversione del decreto legge che ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74/2000.
Massime di principio
- Quando la prescrizione viene dedotta con un ricorso per cassazione manifestamente infondato, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza procedere alla declaratoria di estinzione del reato.
- Nel calcolo della prescrizione dei reati tributari occorre applicare il termine massimo previsto dalla disciplina speciale e aggiungere gli eventuali periodi di sospensione del corso della prescrizione maturati nel giudizio di merito.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non impone, di per sé, l'annullamento della decisione quando il ricorso per cassazione sia originariamente inammissibile per manifesta infondatezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo diversa disciplina, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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